Sentenza n. 2033/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone del 30 maggio 2022, n. 488, che ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento di € 196.887,36, oltre interessi di mora e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La banca ha proposto ricorso per ottemperanza contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone del 30 maggio 2022, n. 488, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 9 ottobre 2025. Il titolo condanna l’Azienda al pagamento di € 196.887,36 a titolo di capitale, oltre agli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze fino all’effettivo pagamento, e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 786,00 per esborsi e € 4.015,00 per compensi, oltre accessori di legge. La ricorrente ha dedotto la persistente inottemperanza e chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: l’amministrazione è tenuta a eseguire integralmente il giudicato, detraendo quanto eventualmente già pagato. Ha assegnato all’Azienda Sanitaria 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Crotone, quale commissario ad acta, dovrà intervenire entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del proprio ufficio. L’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’Azienda è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sussiste un giudicato da eseguire e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’Ufficio cui è preposto
In sede di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone il pagamento di somme e l’amministrazione non prova di avervi dato esecuzione, il giudice dichiara l’obbligo di adempiere integralmente, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, prevedendo che questi intervenga su istanza della parte interessata.
Come è indicizzato
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