Sentenza n. 235/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 17 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 17 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 17 aprile 2025, una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento e non ha formulato richieste di integrazione documentale. La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento, evidenziando anche l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico, e ha chiesto la condanna del Ministero a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine legale senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento e rispondere espressamente alla domanda entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Nella riedizione dell’attività amministrativa, Ministero e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
La scadenza del termine generale, in presenza di un’istanza formale non seguita da provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
d.lgs. n. 206/2007
La disciplina speciale del riconoscimento delle qualifiche professionali impone all’autorità competente di concludere il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento entro tre mesi; in caso di eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
- L’accertamento del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere entro un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato dell’Unione europea, l’amministrazione deve esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e dell’Adunanza Plenaria richiamata dal giudice.
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