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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11132/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto di Lecce e, rigettata l'opposizione dal Giudice di pace, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 4, lett. b), e comma 4-bis, del T.U. immigrazione, sostenendo che non fosse stato effettuato alcun accertamento specifico sul concreto pericolo di fuga e che la documentazione da lui prodotta dimostrasse la disponibilità di un alloggio e di mezzi finanziari; ha inoltre censurato la motivazione del giudice di merito, ritenuta meramente adesiva all'atto amministrativo. Con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 13, comma 14, del T.U. immigrazione, contestando sia il presupposto della misura del divieto di reingresso sia la scelta del termine massimo di cinque anni, in assenza di una motivazione specifica sulle circostanze del caso. Con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che la sentenza di pace fosse priva di una reale esposizione autonoma delle ragioni della decisione e si fosse limitata a un rinvio per relationem al provvedimento amministrativo impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il pericolo di fuga era stato ritenuto sulla base di due elementi autonomi, la mancanza di un documento valido per l'espatrio e la mancanza di un alloggio, ma il ricorrente aveva censurato solo il secondo, senza contestare il primo, che da solo era sufficiente a sorreggere la decisione. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva motivato in modo meramente apparente e stereotipato sulla durata quinquennale del divieto di reingresso, limitandosi a un richiamo acritico all'atto amministrativo e omettendo di valutare le circostanze concrete allegate dall'opponente, come la disponibilità di un alloggio e di un contratto di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), D.lgs. 286/1998

    Il provvedimento di espulsione richiamato nel caso non era fondato sull'appartenenza a categorie di pericolosità sociale di cui alla lettera c), ma su diverso presupposto di legge.

  • art. 13, comma 4, lett. b), D.lgs. 286/1998

    È richiamato come disposizione invocata dal ricorrente per contestare il provvedimento di espulsione e il trattenimento; la Corte osserva che il pericolo di fuga è stato ritenuto dal giudice di merito sulla base di elementi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 4-bis, D.lgs. 286/1998

    Il rischio di fuga può ricorrere, tra l'altro, in caso di mancanza di passaporto o altro documento valido per l'espatrio e di mancanza di alloggio; tali elementi sono considerati alternativamente idonei a fondare il presupposto.

  • art. 13, comma 5, D.lgs. 286/1998

    Il termine per la partenza volontaria è concedibile solo quando non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, tra cui l'assenza del rischio di fuga.

  • art. 13, comma 13, D.lgs. 286/1998

    È la norma richiamata per il divieto di reingresso nel territorio dello Stato, la cui durata è disciplinata dal comma 14.

  • art. 13, comma 14, D.lgs. 286/1998

    Il divieto di reingresso deve durare tra tre e cinque anni e la durata va determinata considerando tutte le circostanze pertinenti del singolo caso; il superamento dei cinque anni è previsto solo in ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso esaminato.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; il mero rinvio stereotipato all'atto amministrativo non basta.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale'; è apparente quando consiste in formule stereotipate o adesione acritica a un provvedimento esterno, senza controllo sulla logicità del ragionamento decisorio.

  • art. 1 della legge 1423/1956

    È richiamato dal ricorrente nella censura sulla asserita indebita qualificazione come persona socialmente pericolosa.

  • art. 13, comma 14-bis, D.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rischio di fuga e agli accertamenti necessari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con ciascuna delle autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato; la censura di uno solo degli elementi costitutivi non vale a scalfire la decisione se un altro elemento, autonomamente sufficiente, resta non contestato.
  • Ai fini della valutazione del rischio di fuga ex art. 13 T.U. immigrazione, il giudice può valorizzare gli indici normativi previsti dalla legge, e la mancanza di un documento valido per l'espatrio costituisce, da sola, un presupposto idoneo a escludere la partenza volontaria e a sorreggere l'accompagnamento coattivo.
  • La durata del divieto di reingresso deve essere determinata in concreto, tra il minimo e il massimo legale, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso; il giudice non può limitarsi ad aderire in modo acritico alla motivazione dell'autorità amministrativa.
  • La motivazione della sentenza soddisfa il minimo costituzionale solo se consente il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice; è invece apparente quando si riduce a formule stereotipate o a un rinvio per relationem privo di effettiva valutazione autonoma dei motivi di impugnazione e dei fatti allegati.
  • Il richiamo per relationem a un atto amministrativo è legittimo solo se il contenuto richiamato e le ragioni del gravame risultano effettivamente presi in considerazione dal giudice; in mancanza, la decisione è viziata per apparenza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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