Ordinanza n. 1204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa all'accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5122/2025, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Nel corso del giudizio d'appello ha depositato una comunicazione della Prefettura di Roma con cui era stata disposta la sua accoglienza e il suo ingresso presso una struttura di accoglienza. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, rilevando di essere stato medio tempore ammesso al regime di accoglienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto che, a seguito dell'ammissione dell'appellante al regime di accoglienza, è venuto meno l'interesse alla decisione dell'appello cautelare. Ha pertanto dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la domanda cautelare né i motivi contro l'ordinanza del TAR. In ragione della particolarità della controversia ha compensato le spese di lite. Ha inoltre confermato l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e liquidato al difensore, per la fase d'appello, euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L'appello cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa sostanzialmente la pretesa cautelare dell'appellante.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi proposti contro l'ordinanza cautelare di primo grado.
- La particolare natura della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite anche in caso di declaratoria di improcedibilità.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nella fase di primo grado può essere confermata anche per la fase d'appello, con liquidazione del compenso al difensore secondo quanto stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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