Cassazione Penale, Sentenza n. 26069/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero nei confronti di un indagato, nell’ambito di un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine in materia di spaccio. All’esito della perquisizione era stato sequestrato un telefono cellulare nella disponibilità dell’indagato, ritenuto utile alla ricostruzione del modus operandi del sodalizio. Il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento, ritenendo non decisiva la mancata trasmissione di alcuni atti, infondata la censura sulla legittimazione del pubblico ministero alla luce del diritto UE e sussistente il fumus del reato e l’esigenza probatoria. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) la perdita di efficacia del sequestro per omessa trasmissione di atti richiamati nel decreto, in particolare quelli sul traffico telefonico, con conseguente nullità a regime intermedio e dovere del tribunale di acquisirli d’ufficio; 2) la nullità del decreto per violazione della direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza 4 ottobre 2024, sostenendo che il sequestro del telefono non potesse essere disposto dal pubblico ministero senza preventiva autorizzazione del giudice e che il riesame non sanasse il vizio; 3) l’errata applicazione della norma sul sequestro probatorio per asserita mancanza di un adeguato fumus commissi delicti e di specifici elementi riferibili all’indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel riesame cautelare reale la tardiva o omessa trasmissione degli atti non comporta automaticamente la caducazione della misura, dovendosi valutare la decisività degli atti mancanti; nel caso concreto il ricorrente non aveva dimostrato quale incidenza avessero avuto gli atti sul traffico telefonico, mentre il decreto risultava comunque sorretto da elementi investigativi autonomamente sufficienti. Ha rigettato il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza eurounitaria e di legittimità per affermare che l’eventuale difetto di preventiva autorizzazione non determina inutilizzabilità della prova, ma, al più, una nullità dell’atto che può ritenersi sanata dalla sottoposizione al controllo di un giudice terzo quale il tribunale del riesame; inoltre ha ritenuto che le garanzie dell’ordinamento interno relative al pubblico ministero siano compatibili con i requisiti di indipendenza richiesti. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il vizio di motivazione denunciabile in cassazione contro le ordinanze del riesame ex art. 325 c.p.p. è solo quello che si traduce in violazione di legge, mentre qui la motivazione del riesame non era mancante né meramente apparente, avendo indicato elementi investigativi idonei a giustificare il sequestro del cellulare per ulteriori approfondimenti probatori.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come titolo provvisorio di imputazione per associazione finalizzata al narcotraffico, con ruolo di promotore o organizzatore ascritto all’indagato.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicato come riferimento ai reati-fine di spaccio contestati nel procedimento.
art. 324 cod. proc. pen.
Nel riesame delle misure cautelari reali, la trasmissione degli atti non ha natura perentoria; la mancata trasmissione non comporta automaticamente la perdita di efficacia del sequestro, salvo che gli atti mancanti siano decisivi e specificamente posti a fondamento del vincolo.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in connessione con la dedotta perdita di efficacia e con le regole sul procedimento cautelare; la Corte non ravvisa la nullità invocata.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità ai vizi deducibili secondo la legge; il mero difetto di motivazione è rilevante solo se si traduce in mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio richiamata per valutare la sussistenza del fumus e la legittimità dell’ablazione del telefono a fini di indagine.
art. 325 cod. proc. pen.
Contro le ordinanze del riesame in materia di sequestro è deducibile in cassazione soltanto la violazione di legge.
art. 267 TFUE
Invocato dalla difesa per la rimessione alla Corte di giustizia in caso di dubbio interpretativo sulla direttiva UE.
art. 4, paragrafo 1, lettera c), direttiva (UE) 2016/680
Interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che consenta l’accesso ai dati di un telefono cellulare purché la disciplina sia precisa, proporzionata e soggetta, salvo urgenza, a controllo preventivo di un giudice o organo indipendente.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato in relazione alla tutela della vita privata e ai limiti dell’accesso ai dati contenuti nel dispositivo informatico.
art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali e alla necessità di controllo sull’accesso ai contenuti del telefono.
art. 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Usato per definire i limiti e le condizioni di proporzionalità delle restrizioni ai diritti fondamentali.
art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003
Citato solo per rilevare che la questione sull’acquisizione dei tabulati attiene alla utilizzabilità probatoria nel giudizio di cognizione e non ai limiti del riesame cautelare reale.
art. 107, comma 4, Cost.
Richiamato per affermare che le garanzie di indipendenza del pubblico ministero nell’ordinamento interno sono compatibili con i requisiti eurounitari invocati.
d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51
Indicato come atto di recepimento della direttiva 2016/680 nell’ordinamento nazionale.
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro probatorio o reale, la mancata trasmissione di parte degli atti non comporta di per sé la caducazione della misura: occorre verificare se gli atti mancanti siano stati effettivamente decisivi o comunque necessari a sorreggere il provvedimento.
- L’onere di dedurre in modo specifico la decisività degli atti non trasmessi grava sulla parte che contesta il sequestro; in mancanza di tale allegazione il vizio non è configurabile.
- In materia di sequestro del contenuto di un telefono cellulare, il controllo richiesto dal diritto UE può essere soddisfatto anche da un intervento successivo di un giudice terzo, purché il controllo sia effettivo, indipendente e tempestivo; il difetto di preventiva autorizzazione non determina automaticamente inutilizzabilità della prova.
- Il pubblico ministero, per le garanzie assicurate dall’ordinamento interno e per la struttura del controllo giurisdizionale successivo, può essere ritenuto compatibile con i requisiti di indipendenza richiesti dalla disciplina eurounitaria in tema di accesso ai dati, nei limiti delineati dalla Corte di giustizia.
- Contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di sequestro, il ricorso per cassazione è circoscritto alla violazione di legge: il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non quando si contesti la sola valutazione di merito del fumus.
- Ai fini del sequestro probatorio, il giudice del riesame deve verificare l’astratta configurabilità del reato e l’utilità dell’ablazione per ulteriori indagini, senza anticipare un giudizio pieno di colpevolezza sull’indagato.
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