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Sentenza

Sentenza n. 2223/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 390/2016, pubblicata il 29.01.2016, nel procedimento n. r.g. 901611/2013, notificata all’Amministrazione in data 07.12.2023;

Giustizia amministrativa202504749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Comune al pagamento di somme in favore della società cooperativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore concorsuale)

Prevale il privato

La controversia

Il fallimento ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 390/2016, divenuta irrevocabile, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 454.615,77, oltre interessi, nonché di somme per spese processuali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 7 dicembre 2023 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Comune avesse provveduto al pagamento. Sono state richieste anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario aveva efficacia di giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava eseguito il pagamento dovuto. Il giudice ha ordinato al Comune di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che, in caso di ulteriore inerzia e su istanza della parte ricorrente, il commissario provveda nei successivi sessanta giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. e), la possibilità di condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il testo richiama la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione normativa.

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è decorso il termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni costituisce presupposto per promuovere l'azione di ottemperanza al pagamento.

Massime di principio

  • Il giudicato civile di condanna al pagamento di somme ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione soccombente, che deve assicurare concretamente l'utilità patrimoniale riconosciuta dal giudice ordinario.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è esperibile quando il provvedimento giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • In presenza di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e all'istanza della parte vittoriosa.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata mediante applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato fino all'effettiva esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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