Cassazione Penale, Sentenza n. 42561/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva rigettato il reclamo proposto dal Ministero avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza (22/06/2021) che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 presentato da D'Alessandro. Il reclamo del detenuto contestava il divieto di acquisto e detenzione di compact disk musicali (CD) e dei relativi lettori (compact disk driver) ritenendo tali limitazioni lesive del proprio diritto soggettivo e determinanti una ingiustificata disparità di trattamento. Il Ministero denunciava violazione di legge invocando, tra l'altro, DPR n. 230/2000 art. 40 e le norme dell'ordinamento penitenziario (art. 41-bis, art. 87 ord. pen.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero (ricorso fondato) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il diniego di autorizzazione all'acquisto e detenzione di CD e lettori digitali per i detenuti 41-bis quando, per l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto (impiego di risorse umane e materiali), non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. Ha stabilito che il Tribunale dovrà verificare, nel nuovo giudizio, se l'uso dei CD comporti oneri o interventi per l'Amministrazione penitenziaria tali da rendere ragionevole e legittima la scelta della direzione di vietarne l'ingresso nei reparti 41-bis.
Norme richiamate
DPR n. 230 del 2000, art. 40
Richiamato in quanto disciplina regolamentare sull'esecuzione penitenziaria; la Corte lo interpreta come fonte che legittima misure organizzative e limitazioni di beni quando necessarie per la sicurezza e per la gestione dell'istituto
Art. 41-bis ord. pen.
La norma che istituisce il regime penitenziario differenziato consente limitazioni specifiche alla vita detentiva per ragioni di sicurezza; la Corte ritiene che, in tale regime, l'amministrazione possa legittimamente vietare l'ingresso di CD e lettori se la messa in sicurezza non è praticabile
Art. 87 ord. pen.
Richiamato in relazione alle misure organizzative e ai poteri dell'Amministrazione penitenziaria nell'esecuzione della pena; la Corte lo utilizza per inquadrare la legittimità delle limitazioni adottate per esigenze di ordine e sicurezza
Art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Norma procedurale che disciplina il reclamo del detenuto avverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria; il caso deriva da un reclamo proposto dal detenuto ai sensi di questa disposizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021 (Rv. 282213) e Sez. 1, n. 29819 del 2021
Principio richiamato: è legittimo il diniego di autorizzazione all'acquisto e detenzione di CD e lettori per i detenuti in regime 41-bis quando, per l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto (risorse umane e materiali), non sia possibile garantire la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti
Massime di principio
- Il possesso e l'uso di CD e relativi lettori non sono assolutamente vietati per legge a tutti i detenuti, ma possono essere limitati nel regime 41-bis per motivi di sicurezza e ordine dell'istituto
- L'amministrazione penitenziaria può vietare l'ingresso di dispositivi e supporti digitali quando la loro messa in sicurezza richieda oneri o interventi non sostenibili (risorse umane e materiali) o sia impraticabile
- Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare reclami del detenuto, deve accertare se l'autorizzazione all'uso comporterebbe "inesigibili adempimenti" per l'Amministrazione e se la scelta di vietare sia ragionevole e proporzionata rispetto alle esigenze di sicurezza
- Se il giudice di merito omette di applicare principi giurisprudenziali consolidati o non verifica adeguatamente l'impatto organizzativo e di sicurezza della concessione, la decisione può essere annullata con rinvio dalla Corte
- Nella bilanciatura tra diritto soggettivo del detenuto a beni ricreativi e interesse pubblico alla sicurezza carceraria, prevale la valutazione tecnico-organizzativa dell'Amministrazione quando l'accesso ai beni comporti rischi o oneri non superabili
- In situazioni analoghe è opportuno documentare dettagliatamente, da parte dell'Amministrazione, le ragioni tecniche e organizzative del diniego (oneri, interventi necessari, rischio residuo) affinché la limitazione sia ritenuta legittima in sede giurisdizionale
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