Sentenza del 27/06/2018 n. 2953 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica appello a mezzo PEC - Ricorso cartaceo - Legittimità dell'appello telematico -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo PEC, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato introdotto in forma cartacea. Il punto centrale era stabilire se l’obbligo di proseguire telematicamente un processo iniziato con modalità telematica impedisse, a contrario, di utilizzare la forma telematica anche per un processo originariamente cartaceo, una volta divenuto operativo il processo tributario telematico.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la legittimità dell’appello telematico notificato tramite PEC. L’obbligo di prosecuzione telematica è stato interpretato come una disposizione di favore per l’utilizzo della forma telematica e non come una limitazione applicabile esclusivamente ai giudizi originariamente iniziati in tale forma. Pertanto, l’appello è stato ritenuto validamente proposto, anche se il ricorso introduttivo era stato depositato in formato cartaceo.
Norme richiamate
Norme sul processo tributario telematico e sulla notificazione degli atti processuali tramite PEC
L’obbligo di proseguire in forma telematica un giudizio iniziato in siffatta modalità è norma di favor per la forma telematica.
La regola che impone la prosecuzione telematica dei giudizi iniziati telematicamente deve essere interpretata in senso favorevole all’utilizzo del mezzo telematico. Essa non vieta di adottare la forma telematica nei procedimenti iniziati in formato cartaceo, quando il processo telematico sia divenuto operativo.
Massime di principio
- Quando il processo telematico è operativo, la scelta della forma telematica non può essere esclusa soltanto perché il giudizio era stato originariamente introdotto in forma cartacea.
- Le disposizioni che favoriscono o impongono la prosecuzione telematica devono essere interpretate, in linea generale, come volte a garantire l’efficienza e la validità del processo, non a creare inutili preclusioni formali.
- La notifica dell’appello tramite PEC può essere valida anche in un giudizio nato cartaceo, purché siano rispettati i requisiti formali, tecnici e temporali previsti dalla disciplina applicabile.
- La validità concreta dell’atto telematico deve comunque essere verificata con riferimento alla normativa vigente nel momento della notifica, alle modalità di sottoscrizione, agli indirizzi PEC utilizzati e alla prova della consegna.
Testo integrale
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