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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 2177/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di revoca della nomina a commissario liquidatore di una cooperativa e contestuale nomina di un sostituto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (commissario liquidatore)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguardava la revoca della nomina del commissario liquidatore di una cooperativa sciolta per atto dell’autorità, motivata dall’asserita concessione in comodato gratuito di beni della procedura senza le necessarie autorizzazioni assessoriali. L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione degli obblighi di motivazione, degli artt. 35, 37 e 206 del r.d. n. 267/1942, dell’art. 2489, comma 2, c.c., dell’art. 2487, ultimo comma, c.c., degli artt. 2 e 21-quinquies della l. n. 241/1990 e delle corrispondenti disposizioni regionali. In particolare, ha sostenuto che l’autorizzazione del 2016 consentiva il comodato fino alla predisposizione del bando per l’affitto dell’azienda; che la procedura di affitto non era stata completata per l’impossibilità di determinare analiticamente il canone, come risultava da una perizia tecnica; che una successiva nota del 2019 avrebbe autorizzato o comunque non limitato il comodato triennale relativo ad alcuni locali; che erano state avviate aste e altre iniziative finalizzate alla vendita o all’affitto dei beni; e che la prosecuzione del comodato era diretta a conservare il compendio aziendale e a tutelare i creditori, anche in presenza di rischi di danneggiamento della struttura. Ha inoltre dedotto che il comodato non costituiva atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione e che la revoca era stata adottata senza l’audizione prevista dall’art. 37 della legge fallimentare. Infine, ha lamentato la lesione del legittimo affidamento derivante dall’asserita archiviazione del procedimento di revoca.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento di revoca. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione regionale aveva autorizzato nel 2016 lo schema del comodato in termini ampi, prevedendo come limite la durata necessaria alla predisposizione del bando per l’affitto dell’azienda, e aveva condiviso anche l’individuazione del comodatario quale custode dei beni aziendali. La prosecuzione del comodato risultava giustificata dall’impossibilità documentata di determinare il canone di affitto e dai rischi di danneggiamento dei beni. La condotta del commissario era inoltre orientata alla conservazione del compendio e alla tutela dei creditori, come dimostrato dalle iniziative per l’affitto, le aste e le richieste di autorizzazione. Secondo il giudice, la prosecuzione gratuita del rapporto era quindi coerente con l’assenso amministrativo già prestato e funzionale a evitare pregiudizi materiali al complesso aziendale. Anche sotto il profilo della qualificazione dell’atto, il comodato, pur potendo astrattamente presentare carattere straordinario, perdeva tale connotazione nel caso concreto, in presenza del precedente assenso dell’Amministrazione e della sua funzione conservativa. Il CGARS ha affermato che non era necessaria un’ulteriore autorizzazione ai sensi dell’art. 207 del r.d. n. 267/1942, osservando altresì che il comodato non rientrava tra gli atti soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 25 del medesimo decreto. La censura relativa al legittimo affidamento è stata invece respinta, poiché la complessiva condotta dell’Amministrazione, pur non legittima, non era idonea a ledere tale affidamento. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti della parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35 r.d. n. 267/1942

    La disciplina degli atti soggetti ad autorizzazione non rende automaticamente necessaria l’autorizzazione per la prosecuzione del comodato nel caso concreto, considerata la sua funzione conservativa e il precedente assenso amministrativo.

  • art. 206, comma 2, r.d. n. 267/1942

    La disposizione era stata invocata dall’Amministrazione per sostenere la necessità dell’autorizzazione assessoriale, ma il giudice ha escluso che la prosecuzione del comodato integrasse una violazione delle direttive autorizzative.

  • art. 207 r.d. n. 267/1942

    Non era necessaria un’ulteriore autorizzazione ai sensi di tale disposizione per la prosecuzione del comodato nelle circostanze concrete.

  • art. 25 r.d. n. 267/1942

    Il comodato non è indicato tra gli atti che impongono l’autorizzazione ai sensi della disposizione richiamata.

  • art. 37 r.d. n. 267/1942

    La censura relativa alla mancata audizione è stata assorbita in conseguenza dell’accoglimento dell’appello; il testo non contiene una decisione autonoma definitiva sul punto.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di motivazione è stata dedotta dall’appellante, ma la relativa doglianza è stata assorbita dopo l’accoglimento dell’appello per le ragioni sostanziali esaminate.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai presupposti della revoca, ma la decisione è stata definita sulla base dell’illegittimità sostanziale della revoca della nomina.

Massime di principio

  • La prosecuzione di un comodato gratuito relativo a beni di una procedura liquidatoria non integra, in concreto, violazione delle direttive dell’autorità di vigilanza quando lo schema negoziale sia stato previamente condiviso dall’Amministrazione, la prosecuzione sia giustificata dall’impossibilità di perfezionare l’alternativa dell’affitto e il comodato svolga una funzione conservativa dei beni e di tutela dei creditori.
  • La qualificazione di un atto come di ordinaria o straordinaria amministrazione deve essere effettuata considerando la concreta funzione dell’atto, il precedente assenso dell’autorità di vigilanza e il complessivo risultato perseguito nella procedura, non isolando il singolo adempimento dalla finalità di conservazione del patrimonio e di soddisfazione dei creditori.
  • Quando l’Amministrazione abbia previamente autorizzato uno schema contrattuale e la successiva prosecuzione del rapporto ne mantenga la funzione conservativa, non è necessaria una nuova autorizzazione se non emerge una deviazione sostanziale dalle condizioni autorizzate o un pregiudizio per la procedura.
  • L’esercizio dei poteri di vigilanza sulla gestione liquidatoria deve essere valutato alla luce della concreta tutela del patrimonio e dell’interesse dei creditori; l’Amministrazione non può fondare la revoca del commissario sulla mera prosecuzione formale del comodato quando tale prosecuzione sia coerente con l’assenso già prestato e con le esigenze di conservazione dei beni.

Come è indicizzato

MaterieAutotutela
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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