Cassazione Civile, Ordinanza n. 08563/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione di supplementi di pensione spettanti a una lavoratrice dello spettacolo, con specifico riferimento al criterio di calcolo della cd. quota B della pensione e quindi all’ammontare del rateo pensionistico. Il giudice di merito aveva accolto la domanda della pensionata e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 il limite di retribuzione giornaliera pensionabile non fosse più quello di lire 315.000, pur rivalutato, ma il diverso massimale generale previsto tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il calcolo della quota B dei lavoratori dello spettacolo resta soggetto al limite specifico di retribuzione giornaliera pensionabile fissato dalla normativa speciale e non al massimale generale AGO. La resistente ha replicato anche con una questione di legittimità costituzionale, assumendo che l’interpretazione seguita dall’ente sarebbe in contrasto con la legge delega perché non commisurerebbe correttamente le prestazioni agli oneri contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’ente previdenziale. Ha richiamato un precedente specifico secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, per la parte eccedente non si considerano retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del DPR n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha affermato che tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto, e che la fissazione del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale a un sistema previdenziale complessivamente più favorevole per gli iscritti rispetto alla generalità degli assicurati INPS. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale sul fatto che non è richiesta una necessaria corrispondenza aritmetica tra contributi versati e prestazioni pensionistiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminare il merito alla luce di tali principi, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971
il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla norma speciale continua ad applicarsi, anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, e non è stato abrogato dalle norme successive.
art. 1 d.lgs. n. 182 del 1997
la modifica intervenuta non ha eliminato il tetto specifico di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per il regime ENPALS.
art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997
la disposizione non va letta come sostitutiva del limite speciale con il massimale generale AGO; al contrario, opera nel quadro della disciplina speciale della quota B.
art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335 del 1995
il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non richiede una necessaria corrispondenza matematica e non è violato dalla permanenza del tetto pensionabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità prospettato nel ricorso per cassazione.
art. 38 Cost.
la disciplina previdenziale è ritenuta conforme ai principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità purché non sia compromessa la finalità di tutela previdenziale.
Massime di principio
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite di retribuzione giornaliera pensionabile fissato dalla normativa speciale resta applicabile se non risulta espressamente abrogato o incompatibile con la disciplina successiva.
- La presenza di un massimale pensionabile specifico non è superata dal richiamo, contenuto nella disciplina successiva, al massimale generale dell’assicurazione obbligatoria quando il sistema speciale conserva una regola propria coerente con la sua struttura.
- In materia previdenziale, la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza aritmetica tra contribuzione e prestazione; è sufficiente che il sistema mantenga una proporzionalità complessiva e non frustri la funzione di tutela dell’art. 38 Cost.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina contestata si inserisca in un regime complessivamente favorevole e la differenza tra base contributiva e base pensionabile sia giustificata dall’assetto complessivo del sistema.
- In sede di legittimità, la violazione di legge va risolta attraverso l’interpretazione coordinata delle norme speciali e successive, privilegiando quella che preserva la continuità del regime speciale in assenza di abrogazione espressa o implicita.
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