Cassazione Civile, Ordinanza n. 20071/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sommario ex art. 702-bis c.p.c. promosso per ottenere la restituzione di una somma di denaro qualificata come mutuo, asseritamente concessa nell'agosto 2010. Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento di 70.000 euro. La soccombente ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del rito sommario dovesse essere proposta con atto notificato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. La ricorrente ha quindi impugnato la decisione di secondo grado con tre motivi: 1) violazione degli artt. 359, 339 e ss. e 702-quater c.p.c., sostenendo che il rinvio alle norme del primo grado renderebbe applicabili al giudizio di appello le regole del rito sommario, incluso l'uso del ricorso; 2) violazione degli artt. 702-quater c.p.c. e 2909 c.c., deducendo che l'appello fosse tempestivo perché il ricorso era stato depositato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e che il termine breve sarebbe comunque decorrente solo dalla notificazione; 3) violazione degli artt. 359 e 702-quater c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per l'incertezza sul mezzo introduttivo dell'appello e la conseguente lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, quando la legge prevede l'appello con citazione ma l'impugnazione viene proposta con ricorso, ai fini della tempestività conta la notifica dell'atto alla controparte e non il mero deposito. Nel caso concreto, l'ordinanza di primo grado era stata comunicata alle parti costituite il 27 gennaio 2015, mentre la notifica del ricorso in appello era avvenuta solo il 2 aprile 2015, oltre il termine di 30 giorni. Ha inoltre escluso che l'art. 702-quater c.p.c. stabilisca due distinti termini di 30 giorni, chiarendo che il termine è unico e decorre, per le parti costituite, dalla comunicazione dell'ordinanza e, per il contumace, dalla notificazione. Conseguentemente, il ricorso per cassazione è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario di cognizione instaurato in primo grado
art. 702-ter c.p.c.
l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario è il provvedimento da cui decorrono i termini di impugnazione
art. 702-quater c.p.c.
prevede un unico termine di 30 giorni per l'appello, decorrente dalla comunicazione per le parti costituite o dalla notificazione per il contumace
art. 359 c.p.c.
il rinvio alle norme del primo grado non consente di estendere automaticamente al giudizio di appello le forme del rito sommario
art. 339 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di appellabilità e forma del gravame
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della tempestività dell'appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per tutti i motivi
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma escluso nel caso concreto
art. 6 CEDU
citato dalla ricorrente quale parametro del giusto processo
art. 176, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che l'ordinanza pronunciata in udienza si ritiene conosciuta dalla parte presente
art. 326, primo comma, c.p.c.
evocato come regola generale sulla decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione effettuata a istanza di parte
art. 327 c.p.c.
indicato come termine lungo applicabile in mancanza di notificazione per il contumace
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Quando l'impugnazione deve essere proposta con citazione, la sua tempestività si valuta con riguardo alla notificazione dell'atto alla controparte; il solo deposito del ricorso non è sufficiente.
- Se la legge prevede che un'impugnazione sia proposta con ricorso, ma la parte utilizza la citazione, ciò che rileva ai fini del rispetto del termine è il deposito dell'atto entro il termine perentorio.
- L'art. 702-quater c.p.c. prevede un termine unico di 30 giorni per l'appello avverso l'ordinanza conclusiva del rito sommario, decorrente dalla comunicazione per le parti costituite e dalla notificazione per il contumace.
- La comunicazione dell'ordinanza sommaria svolta dal cancelliere è idonea a far decorrere il termine breve per la parte costituita; non occorre una distinta notificazione di parte per far partire quel termine.
- L'incertezza della parte sul mezzo introduttivo dell'appello non giustifica, di per sé, una rimessione in termini o la disapplicazione del termine per impugnare, in assenza dei presupposti specifici richiesti dalla giurisprudenza.
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