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Ordinanza

Ordinanza n. 510/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 7 novembre 2017, n. 1404.

Giustizia amministrativa202001576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza di sostituzione del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio è stato promosso per l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 7 novembre 2017. Con una precedente ordinanza, il TAR aveva revocato il Segretario generale del Comune di Soverato dall’incarico di Commissario ad acta, sostituendolo con il Segretario comunale di Chiaravalle Centrale, poiché il primo non aveva depositato la relazione richiesta dal Tribunale. Successivamente, la creditrice ha comunicato che il Commissario, pur non avendo trasmesso la relazione, si era insediato e aveva formulato una proposta transattiva, con trattative ancora in corso, chiedendo quindi la revoca della precedente ordinanza di sostituzione.

La decisione

Il TAR ha revocato la sostituzione del Commissario ad acta disposta con la precedente ordinanza, ritenendo che ciò fosse funzionale all’effettività della tutela esecutiva, in considerazione dell’insediamento del Commissario originario e delle trattative transattive avviate. Il Tribunale ha invitato il Segretario generale del Comune di Soverato, quale Commissario ad acta, a concludere entro il 15 aprile 2026 le operazioni necessarie di propria competenza. La precedente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica non è espressamente modificata dal dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a garantire l’esecuzione effettiva del titolo giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza esercita i poteri necessari per assicurare l’attuazione del giudicato, inclusa la nomina, sostituzione e gestione del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può revocare la sostituzione di un Commissario ad acta quando sopravvengano elementi idonei a dimostrare che il Commissario originario si è insediato e sta concretamente operando, se tale soluzione appare funzionale all’effettività della tutela esecutiva.
  • La mancata tempestiva trasmissione di una relazione al giudice non impone necessariamente la sostituzione del Commissario ad acta, qualora risulti che il Commissario abbia comunque avviato le operazioni esecutive e che siano in corso attività potenzialmente idonee a definire la vicenda.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la scelta e la permanenza in carica del Commissario ad acta devono essere orientate prioritariamente alla concreta e sollecita esecuzione del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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