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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 108/2023 emessa dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Calabria;

Giustizia amministrativa202500439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Corte dei conti e, quindi, del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in conformità all'accordo delle parti. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 108/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con riguardo al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 108/2023 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lamentando la mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento delle somme riconosciute in suo favore. Nel giudizio l'I.N.P.S. ha eccepito l'avvenuto pagamento integrale delle somme e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Alla camera di consiglio il ricorrente ha confermato l'integrale pagamento e ha aderito alla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l'avvenuto adempimento dell'obbligo oggetto del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo, verificato e riconosciuto dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adempimento dell'amministrazione, le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia concordata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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