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Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante l’“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: i) l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; ii) l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022, recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; iii) l’accordo della Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; iv) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; v) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; vi) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; nonché per l’accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; B) quanto ai primi motivi aggiunti: - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e del relativo allegato A; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento e dei relativi Allegati A e B; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 1 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 2 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2076 del 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 3 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 4 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS5 – Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 826 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 6 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 7 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2002 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 8-Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 9 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 D.G. AOPD e del relativo allegato; della deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 D.G. AOVR e del relativo allegato; della deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 D.G. IOV e del relativo allegato; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 con cui l'Area Sanità e Sociale ha “fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019”, delle successive note prot. nn. 553040 del 30 novembre 2022 e 559223 del 2 dicembre 2022 dell’Area Sanità Sociale della Regione Veneto; - di tutte le e-mail di Azienda Zero concernenti gli esiti delle verifiche effettuate sulle rilevazioni trasmesse dalle varie ULSS nonché dei modelli CE anni 2015-2018 della Regione Veneto; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; C) quanto ai secondi motivi aggiunti: - del decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli -Venezia Giulia, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e del relativo Allegato A; - dell’avviso di pagamento PagoPA emesso dalla Regione Friuli -Venezia Giulia, con il quale è stato richiesto alla società di versare l’importo di euro 159.290,52 relativo alla quota di “ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ex art. 9 ter c. 9 bis del DL 78/2015” entro il 31 gennaio 2023; − per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 376 del 13 agosto 2019 D.G. CRO Aviano e dei relativi allegati; del decreto n. 441 19 agosto 2019 C.S. AAS n. 2 Bassa Friulana Isontina e dei relativi allegati; del decreto n. 634 del 20 agosto 2019 C.S. ASUITS e dei relativi allegati; del decreto n. 696 del 10 ottobre 2019 C.S. ASUITS e dei relativi allegati; del decreto n. 692 del 19 agosto 2019 C.S. ASUIUD e del relativo allegato; del decreto n. 187 del 20 agosto 2019 C.S. ASUFC e del relativo allegato; del decreto n. 145 del 20 agosto 2019 C.S. ASFO e del relativo allegato; del decreto n. 149 del 22 ottobre 2019 del C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; del decreto n. 130 del 25 settembre 2019 C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; del decreto n. 101 del 13 agosto 2019 C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 024171 del 21 agosto 2019 ARCS e dei relativi allegati; della nota prot. n. 026563 del 13 settembre 2019 ARCS e dei relativi allegati; delle note prot. 17999 del 17 agosto 2019 e prot. n. 22613 del 18 novembre 2019 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia-Giulia, di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli -Venezia Giulia n. 0239210 del 14 novembre 2022, concernete “Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; D) quanto ai terzi motivi aggiunti: - del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende”, e del relativo Allegato A, pubblicato sul BUR n. 96 del 21 luglio 2023; - delle ivi richiamate deliberazioni dei D.G. delle aziende e degli enti del SSR, nonché della nota di Azienda Zero prot. reg. 367888 del 7 luglio 2023 nonché del Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, e del relativo allegato A, come emendati con il suddetto D.D.G. Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023; - degli atti già impugnati con i primi motivi aggiunti nonché di quelli impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202216465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, linee guida ministeriali e successivi provvedimenti regionali applicativi relativi al payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali e gli atti presupposti concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e la disciplina del relativo payback, nonché, con tre atti di motivi aggiunti, i provvedimenti applicativi adottati dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo anche l'accertamento dell'insussistenza di somme dovute. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione agevolata degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha prodotto documentazione attestante il versamento dell'importo ridotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità esaminati nel merito, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. n. 95/2025: quest'ultima ricorre, secondo il tenore letterale della disposizione, quando la definizione agevolata è accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni o dalle Province autonome. Nel caso concreto, invece, il versamento è stato documentato dalla ricorrente, e il pagamento ridotto ha soddisfatto un bene della vita diverso da quello perseguito con l'impugnazione, diretta all'eliminazione dei provvedimenti dal mondo giuridico. Poiché il giudizio riguardava interessi legittimi oppositivi, il venir meno dell'interesse comporta l'improcedibilità, senza necessità di una valutazione giudiziale sul riconoscimento del bene della vita. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali ...

    La definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere quando il relativo accertamento è compiuto e fatto constare in giudizio dalle Regioni o dalle Province autonome; se invece il venir meno dell'interesse è documentato dalla ricorrente, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della definizione processuale del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa consente al ricorrente di conseguire il pagamento o altro bene della vita in forma agevolata, ma il ricorso era diretto all'annullamento degli atti amministrativi, il conseguimento del bene non coincide necessariamente con la domanda originaria e determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale che subordina l'effetto all'accertamento della definizione agevolata da parte dell'amministrazione ricorre solo quando tale accertamento sia compiuto e fatto constare in giudizio dall'amministrazione indicata dalla legge.
  • Nei giudizi aventi a oggetto interessi legittimi oppositivi, il giudice, una volta venuto meno l'interesse all'annullamento dell'atto, deve verificare la sussistenza dei presupposti processuali della chiusura in rito, senza dover accertare giudizialmente il riconoscimento del bene della vita conseguito dal privato.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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