Cassazione Civile, Ordinanza n. 33616/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna di primo grado di un dipendente di un consorzio di bonifica alla restituzione di somme percepite in eccedenza rispetto ai limiti della contrattazione collettiva. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del lavoratore, ritenendo che: a) i consorzi di bonifica, pur essendo enti pubblici economici, non rientrano nelle pubbliche amministrazioni in senso stretto, sicché non si applica il principio di inderogabilità dei trattamenti economici fissati dalla contrattazione collettiva di comparto ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; b) per il periodo 1997-2003 il trattamento economico del personale sarebbe rimasto disciplinato dal c.c.n.l. del 28 luglio 1970 fino alla nuova contrattazione del dicembre 2004; c) conseguentemente, la disposizione regionale di cui all'art. 19 l.r. Marche n. 13/1985 non avrebbe potuto incidere sui trattamenti deliberati in precedenza. Il consorzio ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19 l.r. Marche n. 13/1985: secondo il ricorrente, qualunque accordo sindacale sulla retribuzione del dipendente non era opponibile al consorzio in difetto di un atto formale di recepimento, non potendo bastare approvazioni amministrative o prassi contrastanti con la legge regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del consorzio. Ha confermato, in linea generale, la natura di ente pubblico economico dei consorzi di bonifica e l'assoggettamento dei rapporti di lavoro a un regime privatistico; tuttavia ha ritenuto errata la lettura data dalla Corte d'appello all'art. 19 l.r. Marche n. 13/1985. Secondo la Cassazione, la norma regionale non fa dipendere l'efficacia del nuovo regime retributivo dal rinnovo della contrattazione collettiva intervenuto nel 2004, ma individua come dies a quo la sola data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Ne deriva che, una volta scaduto l'accordo privatistico del 28 luglio 1970, non erano più consentiti incrementi stipendiali deliberati dal consorzio in contrasto con il nuovo assetto normativo, anche se il contratto fosse stato di fatto prorogato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per escluderne l'applicazione ai consorzi di bonifica, che non sono pubbliche amministrazioni in senso stretto.
art. 19 l.r. Marche 17 aprile 1985, n. 13
"Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei consorzi di bonifica sono disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali ... con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali della categoria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"
La norma regionale è letta nel senso che il nuovo regime retributivo si applica dalla scadenza dei contratti e accordi vigenti alla data di entrata in vigore della legge, senza attendere un rinnovo successivo; quindi limita il potere del consorzio di riconoscere trattamenti economici diversi o migliorativi oltre tale scadenza.
legge n. 93 del 1983, art. 10
Richiamata come disciplina originaria degli accordi nel pubblico impiego, poi sostituita dal sistema della contrattazione collettiva di comparto.
d.lgs. n. 29 del 1993, artt. 45 e seguenti
Richiamati come disciplina della contrattazione collettiva di comparto nel nuovo assetto del pubblico impiego.
Massime di principio
- I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici: i rapporti di lavoro instaurati con essi sono di regola soggetti a disciplina privatistica e alla contrattazione collettiva, ma ciò non esclude che specifiche norme regionali possano imporre limiti al trattamento economico del personale.
- Quando una norma regionale collega l'applicazione del nuovo trattamento economico alla "data di scadenza" dei contratti e degli accordi sindacali vigenti, il riferimento va inteso al momento della loro naturale scadenza e non al successivo rinnovo della contrattazione collettiva; eventuali proroghe di fatto non mantengono indefinitamente in vita il regime economico previgente.
- La corretta interpretazione letterale e logica della norma prevale su letture che, facendo leva su una pretesa assenza di retroattività, finiscano per legittimare incrementi retributivi non più consentiti dal nuovo assetto normativo.
- In presenza di una disciplina regionale che recepisce accordi sindacali per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il datore di lavoro non può attribuire unilateralmente trattamenti economici di miglior favore in contrasto con il sistema previsto dalla legge regionale, se il contratto collettivo di riferimento è già scaduto secondo il criterio legale.
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