Cassazione Civile, Ordinanza n. 25810/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione Mod. Unico 2010 per l'anno 2009, relativa a maggiore IRPEF e omesso versamento di IVA, conseguenti al disconoscimento di un'eccedenza IVA riportata dal 2007. Contestava sia la notifica sia la legittimità della cartella e, nel merito, sosteneva che il credito IVA traeva origine da un'eccedenza maturata anni prima dalla precedente società di persone, poi proseguita nella ditta individuale, e che l'Ufficio aveva persino disposto uno sgravio per un importo indicato come credito IVA anni precedenti. La CTR aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo che il credito non fosse utilizzabile dalla ditta individuale perché riferito a soggetto diverso e comunque mai esposto nelle dichiarazioni fino al 2008. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di norme sostanziali sull'IVA e sulle vicende modificative dell'impresa/società, assumendo che la CTR avesse erroneamente negato la successione nel credito. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, cioè un precedente provvedimento di sgravio dell'Agenzia che sarebbe stato dimostrativo dell'esistenza del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Il primo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva fondato la decisione solo sull'insussistenza di una successione societaria, ma su due autonome ragioni decisive: mancanza di prova dell'esistenza del credito IVA in capo alla precedente società e, comunque, omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni nelle quali quel credito avrebbe dovuto risultare esposto. Il secondo motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque perché il preteso sgravio non era decisivo rispetto alla ratio della CTR, imperniata sull'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava la reale base decisoria della sentenza d'appello.
art. 360 n. 5 c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo; qui il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza e difetto di decisività.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla detraibilità/riporto del credito IVA.
art. 2498 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la successione nei rapporti in caso di trasformazione.
art. 2500-septies c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di trasformazione e continuità dei rapporti.
art. 2559 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la circolazione dei rapporti nella successione d'impresa.
art. 1236 c.c.
richiamato dal ricorrente nel tentativo di valorizzare l'effetto del preteso sgravio sul credito.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato che ha originato la cartella.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato IVA che ha originato la cartella.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia sorretta da una pluralità di autonome ragioni ciascuna idonea da sola a fondarla.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente omesso e deve essere autosufficiente; non può essere utilizzata per introdurre documenti o circostanze non specificamente riprodotti e valutabili nel ricorso.
- In materia tributaria, il contribuente che deduca il riporto di un credito d'imposta deve offrire prova dell'esistenza del credito e della sua corretta esposizione nelle dichiarazioni fiscali rilevanti; in difetto, il credito non può essere utilizzato per compensare o giustificare la pretesa impositiva.
- L'eventuale continuità di fatto dell'attività tra un soggetto e un altro non è sufficiente, da sola, a superare il rilievo della mancanza di prova del credito e dell'omessa/tardiva dichiarazione del medesimo.
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