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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38921/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere denunciando: 1) motivazione carente e "raffazzonata", con valutazione limitata solo su alcuni capi d'incolpazione e assenza di motivazione su altri; 2) omissione della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cioè mancata verifica del requisito del fatto di lieve entità).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto la decisione del Tribunale del riesame adeguatamente motivata: le immagini di videosorveglianza e gli elementi istruttori hanno dimostrato un modus operandi ripetuto (contatti telefonici o altri mezzi, cessioni ripetute davanti al portone o sul pianerottolo nonostante detenzione domiciliare), cessioni numerose e continuative anche nell'arco della singola giornata (escludendo il fatto di lieve entità). Il Tribunale aveva focalizzato alcuni capi per i quali vi era controllo dell'acquirente e sequestro della sostanza, ma aveva valutato globalmente il compendio indiziario e motivato, anche per relationem, sui restanti capi. Ha inoltre considerato la personalità negativa del prevenuto (pregresse condanne e ruolo di fornitore di soggetti in carcere) rilevante ai fini cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al rimborso ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha valutato l'applicabilità del divieto del "fatto di lieve entità" (comma 5) ritenendolo escluso in presenza di cessioni continuative, numerose e organizzate; ha quindi confermato la misura cautelare sulla base della prosecuzione dell'attività di spaccio anche durante la detenzione domiciliare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per giustificare l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • artt. 292 e 309 cod. proc. pen. (modifiche legge 16 aprile 2015, n. 47)

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nonostante le modifiche, è ammessa l'integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento se il provvedimento impositivo contiene ragioni della cautela, anche in forma sintetica o per relationem.

  • Sezioni Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Richiamata per confermare l'orientamento sulla valutazione del requisito del "fatto di lieve entità" e sulla rilevanza della continuativa attività di spaccio e della personalità negativa dell'indagato ai fini cautelari.

  • Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017 (Liccardo)

    Citata come giurisprudenza che ammette l'integrazione della motivazione del provvedimento cautelare anche in adesione alla richiesta cautelare, purché siano enunciate le ragioni della cautela.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie o contributi (utilizzata per motivare la valutazione sull'assenza di dolo grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso e per l'assegnazione equitativa alla Cassa delle Ammende).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale indicata per gli adempimenti della Cancelleria successivi alla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La motivazione sintetica di un provvedimento cautelare non è automaticamente viziata: se contiene le ragioni essenziali della misura e rinvia, anche per relationem, agli atti d'indagine, le eventuali insufficienze possono essere integrate in sede di riesame o appello.
  • Le immagini di videosorveglianza e le modalità ripetute di incontro (telefonate preventive, incontri sul pianerottolo o al portone) costituiscono indizi concreti di attività di spaccio continuativa, utili a escludere il "fatto di lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990.
  • La continuazione dell'attività di cessione di stupefacenti durante la detenzione domiciliare e la sussistenza di precedenti penali rilevanti (comportamenti di fornitura anche a soggetti in carcere, condanne pregresse all'estero) sono elementi che aumentano il pericolo di reiterazione e giustificano misure cautelari più afflittive.
  • Un ricorso che si limiti a generiche deduzioni di fatto già esaminate e motivate dal giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile; ciò può comportare condanna alle spese processuali e, in casi valutati equitativamente, contributi alla Cassa delle Ammende.
  • Dopo le modifiche normative del 2015, resta fermo l'obbligo motivazionale ma è consentita l'integrazione del ragionamento motivazionale quando il provvedimento disponga le ragioni principali della cautela, evitando formalismi eccessivi purché sia garantita la comprensibilità della decisione.

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