Cassazione Civile, Ordinanza n. 33913/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha sostenuto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo ha dedotto che il direttore amministrativo dell’ufficio affari civili aveva attestato l’assenza di qualunque comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La censura di fondo mirava quindi a contestare la decorrenza del termine di impugnazione e, in particolare, la ritenuta tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, il difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa, sufficiente da solo a giustificare l’inammissibilità. Ha aggiunto, comunque, che anche nel merito le doglianze erano inammissibili: il provvedimento risultava entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "al visto PM" nel fascicolo, forma equipollente di comunicazione idonea ad assicurare l’effettiva conoscenza; inoltre l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti decisori non notificati o comunicati. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, sia per la qualità della Procura quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia per l’assenza di attività difensiva dell’intimato. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale e per la formulazione della proposta del relatore.
art. 136 c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato per affermare che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti, purché assicurino l’effettiva conoscenza.
art. 702-bis c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato nel contesto delle modalità di comunicazione del provvedimento decisorio.
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati, con decorrenza dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria, ma sufficiente, dei fatti di causa, poiché tale requisito è funzionale alla comprensibilità delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche previste dal codice di rito, purché sia garantita l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileva non solo la comunicazione o notificazione formale, ma anche il momento in cui il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite modalità idonee e documentate.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati si applica il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di regola, a escludere la tardività dell’impugnazione se il provvedimento risulta comunque entrato nella sfera di conoscibilità della parte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002.
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