Sentenza del 05/01/2021 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione di documenti in copia fotostatica - Mancata contestazione della conformità all'originale - Efficacia probatoria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava le cartelle di pagamento (tasse automobilistiche 2009 e 2010) lamentando nullità delle notificazioni per mancata effettuazione delle ricerche e mancato invio della raccomandata informativa nel caso di irreperibilità, nonché inutilizzabilità della documentazione prodotta dal concessionario perché in copia fotostatica o non autenticata. Contestava inoltre la legittimità della costituzione dell'Agenzia in giudizio con difensore del libero foro, la mancata produzione degli atti presupposti e la prescrizione/decadenza dei crediti. L'Agenzia appellava la sentenza favorevole al contribuente sostenendo la regolarità delle notifiche (deposito presso casa comunale per irreperibilità assoluta) e l'ammissibilità delle copie fotostatiche prodotte, non essendo stata specificamente contestata la conformità agli originali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ha respinto l'eccezione sulla costituzione dell'Agenzia con difensore libero professionista ritenendola regolare. Ha dichiarato utilizzabili le copie fotostatiche prodotte poiché il contribuente si era limitato a contestarne la mera produzione senza indicare specificamente le difformità rispetto agli originali; ha richiamato l'applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. (giurisprudenza di Cassazione). Quanto alle notifiche, ha ritenuto regolari quelle effettuate in presenza di irreperibilità assoluta, con deposito presso la Casa comunale e annotazioni del messo che dimostravano le ricerche; non era richiesta l'invio della raccomandata informativa nel caso di irreperibilità assoluta. Ha inoltre escluso prescrizione o decadenza dei crediti, considerati interrotti da atti validi (preavviso di fermo e intimazione di pagamento notificata via PEC). Condanna il contribuente al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
Richiama la necessità, per il disconoscimento delle copie, di una contestazione chiara ed inequivoca della conformità delle copie agli originali; la giurisprudenza applica questo principio anche nel processo tributario.
art. 2712 c.c.
Principio secondo cui la copia fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è contestata; principio evocato dalla giurisprudenza di Cassazione nel processo tributario.
art. 22, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la produzione di documenti in copia fotostatica nel processo tributario come mezzo idoneo per introdurre la prova, purché la conformità non sia efficacemente disconosciuta.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Norma richiamata in tema di modalità di notificazione per atti tributari; nel caso di irreperibilità assoluta si applicano le regole che consentono il deposito presso la casa comunale.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Prevede modalità di notificazione per contribuenti irreperibili; la giurisprudenza chiarisce che, nell'irreperibilità assoluta, il deposito alla Casa comunale è sufficiente e l'invio della raccomandata informativa può essere superfluo o impossibile.
art. 140 c.p.c.
Richiama le differenze con altre forme di notificazione; la Corte ha ricordato che le ricerche per irreperibilità non richiedono una forma rigida né espressioni verbali predeterminate purché risulti che le ricerche sono state effettuate e attribuibili al messo.
D.M. 55/2014
Richiesto ai fini della liquidazione delle spese di giudizio; utilizzato per il calcolo dell'importo da rifondere dal soccombente.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Norma applicata per la riduzione delle spese di giudizio nella liquidazione delle stesse, come fatto pratico nel dispositivo.
Massime di principio
- La produzione in copia fotostatica è ammessa nel processo tributario e ha valore probatorio pari all'originale se la parte avversa non contesta specificamente e in modo chiaro la conformità delle copie agli originali (art. 2712 e 2719 c.c.). Una contestazione generica della mera produzione non è sufficiente.
- Per disconoscere efficacemente una copia occorre indicare esplicitamente quale documento si contesta e quali siano gli elementi di difformità rispetto all'originale; clausole di stile o asserzioni generiche sono inefficaci.
- Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, la procedura che prevede il deposito alla Casa comunale, corredato dalle annotazioni del messo e dall'eventuale ricerca anagrafica, può essere considerata regolare anche se non è presente una raccomandata informativa, poiché l'invio può risultare impossibile.
- Le annotazioni del messo notificatore e la documentazione attenente alle ricerche anagrafiche non devono seguire una forma prefissata ma devono rendere chiaro che le ricerche sono state effettivamente compiute, attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame.
- Questioni relative alla mancata allegazione degli atti presupposti o alla decadenza devono essere sollevate nell'impugnazione diretta dell'atto (cartella); non sempre sono riapribili in successiva sede se l'atto impugnato è stato già notificato regolarmente.
- La notificazione via PEC e la produzione delle ricevute di consegna sono efficaci; se necessario, va fornita attestazione di conformità della copia informatica, ma la mancata attestazione può essere sanata con successiva produzione conforme.
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