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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28056/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava l'omessa notifica della citazione per l'udienza di appello al proprio difensore di fiducia; la notifica era stata invece effettuata ad un omonimo, l'avv. Giuseppe Geraci del foro di Catania, e non all'avv. Giuseppe Geraci del foro di Palermo. Tale errore di notificazione ha impedito la partecipazione del difensore effettivamente nominato e integra una nullità assoluta della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per la nullità della notificazione e ha annullato la sentenza impugnata. Nel motivare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di omonimia tra difensori, è onere della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario assicurare la corretta notificazione. In esito, la sentenza di merito è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per il prosieguo del procedimento (P.Q.M.: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso").

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la questione sulla notifica non incide sul contenuto della norma sostanziale, ma sul vizio procedurale che ha determinato l'annullamento della sentenza.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto tra le parti.

  • Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023 (Perna)

    Giurisprudenza richiamata che afferma il principio secondo cui, in caso di omonimia tra difensori, la cancelleria/ufficiale giudiziario deve effettuare la corretta notificazione; la notifica erronea ad altro difensore comporta nullità assoluta e insanabile se impedisce la partecipazione del difensore nominato.

  • Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001 (Rubattu, Rv. 221107 - 01)

    Precedente giurisprudenziale analogo che conferma il principio di responsabilità dell'ufficio nella corretta individuazione del destinatario della notifica in presenza di omonimia.

  • Sez. 1, n. 28977 del 26/6/2001 (Guce, Rv. 219550 - 01)

    Pronuncia richiamata a sostegno dell'analogo principio con riferimento all'omesso avviso per interrogatorio; utilizzata come ulteriore rafforzamento del principio di tutela della partecipazione del difensore.

Massime di principio

  • La notificazione al difensore deve essere materialmente effettuata al soggetto effettivamente nominato: in caso di omonimia, incombe alla cancelleria/ufficiale giudiziario l'accertamento dell'identità e la corretta consegna dell'atto.
  • Se la notifica per l'udienza (o altro atto processuale essenziale) è effettuata ad un difensore diverso da quello effettivamente nominato e ciò impedisce la partecipazione, si configura una nullità assoluta e insanabile che può determinare l'annullamento della sentenza.
  • L'imputato non può essere ritenuto responsabile per errori di notificazione commessi dall'ufficio giudiziario, salvo che emerga una sua colpa specifica nella causazione dell'irregolarità.
  • In situazioni simili è opportuno che la difesa raccolga e documenti tempestivamente l'errore di notifica (es. atto di nomina, prova di iscrizione al foro diverso) e lo deduca nelle impugnazioni o con istanze immediate al giudice, onde preservare il diritto di difesa.
  • La conseguenza pratica è l'annullamento dell'atto impugnato con rimessione degli atti al giudice competente per il prosieguo; a seconda del caso, ciò può avvenire con o senza formale rinvio dichiarato nella pronuncia, ma con obbligo di ripetere le fasi processuali necessarie a garantire la partecipazione del difensore effettivamente nominato.

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