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Ordinanza

Ordinanza n. 290/2026 - Catania, Sezione 2

per la declaratoria di nullità o per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: a) decreto n. 1 del 25 giugno 2026, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, l’occupazione d’urgenza dei terreni necessari per l’intervento di sistemazione idraulica del torrente Saja-Castello a valle della strada statale 113; b) nota n. 7893 del 25 giugno 2026, con cui il decreto è stato notificato ed è stata fissata la data (9 luglio 2026) per l’immissione in possesso; c) deliberazione di Giunta n. 138 del 17 giugno 2026, recante conferma dell’approvazione del progetto esecutivo; d) determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 220 del 16 giugno 2026, recante conferma della conclusione positiva della conferenza di servizi; e) nota n. 4423 del 9 aprile 2026, contenente l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità; f) nota n. 7361 del 15 giugno 2026, con cui il progettista ha dedotto in merito alle osservazioni dei proprietari.

Giustizia amministrativa202601434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di occupazione d’urgenza dei terreni e atti presupposti relativi all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno chiesto la declaratoria di nullità o l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto di occupazione d’urgenza adottato ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, della relativa notificazione e fissazione dell’immissione in possesso, nonché degli atti presupposti e connessi: conferma dell’approvazione del progetto esecutivo, conferma della conclusione positiva della conferenza di servizi, avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e deduzioni del progettista sulle osservazioni dei proprietari. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto dell’esigenza cautelare di preservare le colture di pregio presenti nell’area occupata e di garantire l’utilizzo di due dei tre pozzi impiegati per le coltivazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, nei limiti necessari al bilanciamento degli interessi contrapposti. Richiamata la precedente misura monocratica, ha ritenuto ammissibile l’adozione di misure cautelari atipiche, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione. In attesa della decisione di merito, fissata per il 22 ottobre 2026 secondo il rito abbreviato, ha ordinato al Comune di non effettuare interventi capaci di danneggiare le colture di pregio presenti nell’area occupata e di consentire ai ricorrenti l’utilizzo dei due pozzi situati nell’area, anche mediante opportune soluzioni tecniche. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del parziale accoglimento. L’ordinanza non decide la legittimità definitiva degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001

    Costituisce la base normativa richiamata per il decreto di occupazione d’urgenza impugnato; l’ordinanza non ne esamina in via definitiva la legittimità.

  • art. 119 c.p.a.

    Il richiamo al rito abbreviato è utilizzato per fissare l’udienza di merito al 22 ottobre 2026; il testo non indica ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo possono essere adottate misure atipiche, anche nella fase monocratica, quando risultino, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.
  • Il giudice cautelare deve bilanciare gli interessi contrapposti e può modulare la tutela senza necessariamente sospendere integralmente l’atto, imponendo all’amministrazione specifici obblighi di non facere e di facere funzionali alla conservazione delle situazioni giuridiche e materiali coinvolte.
  • In presenza di un’occupazione d’urgenza incidente su colture di pregio e su pozzi utilizzati per le coltivazioni, la tutela cautelare può imporre all’amministrazione di evitare interventi dannosi e di consentire temporaneamente l’uso delle risorse indispensabili all’attività agricola, anche mediante soluzioni tecniche adeguate.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione d'urgenza e temporaneaDichiarazione di pubblica utilitàTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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