Ordinanza n. 204/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto per l'occupazione d'urgenza di beni immobili promanante dal Comune di Piazza Armerina prot. n. 8402 del 24.02.2026 notificato in pari data; b) della comunicazione di immissione in possesso di area di proprietà del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione d'urgenza di beni immobili e comunicazione di immissione in possesso, con domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato il decreto comunale di occupazione d'urgenza e la comunicazione di immissione in possesso della propria area, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, anche in relazione al rischio di taglio degli alberi presenti nella proprietà. Il verbale di immissione in possesso del 3 giugno 2026 attestava che erano ancora in corso di completamento le attività relative alla firma del contratto e alla successiva consegna dei lavori.
La decisione
Il TAR ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare, adottando una misura di contenuto atipico ai sensi dell'art. 55, comma 1, c.p.a. Ha disposto che, fino all'esito dell'udienza pubblica fissata per il 9 luglio 2026, non si proceda esclusivamente al taglio degli alberi nella proprietà del ricorrente. Per il resto, gli atti impugnati continuano a produrre i loro effetti. La misura è stata ritenuta idonea a bilanciare gli interessi contrapposti e non particolarmente pregiudizievole per l'amministrazione, anche considerando che, alla data del verbale di immissione in possesso, il contratto e la consegna dei lavori risultavano ancora in fase di completamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell'accoglimento soltanto parziale.
Norme richiamate
art. 55, comma 1, c.p.a.
misure cautelari…che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso
La tutela cautelare può assumere contenuto atipico e consistere nella misura concretamente più idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 1, c.p.a., il giudice amministrativo può adottare misure cautelari atipiche, calibrate sulle specifiche circostanze del caso, quando risultino più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, il giudice può limitare soltanto una specifica attività materiale potenzialmente pregiudizievole, lasciando provvisoriamente efficaci gli ulteriori effetti del provvedimento impugnato, se tale misura è sufficiente a preservare la situazione controversa e arreca all'amministrazione un pregiudizio non significativo.
- L'accoglimento parziale della domanda cautelare può giustificare la compensazione delle spese relative alla sola fase cautelare.
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