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Sentenza

Sentenza n. 134/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’illegittimità della nota della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha negato l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 18 giugno 2025; e per l’accertamento del diritto di accesso alla predetta documentazione; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 novembre 2025 e introdotto con memoria notificata alle altre parti: - dell’illegittimità della nota della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha negato l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 20 ottobre 2025; e per l’accertamento del diritto di accesso alla predetta documentazione.

Giustizia amministrativa202500469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi di accesso documentale relativi a contratti infragruppo, documentazione prodotta da un consulente e atti concernenti la cessione di un immobile

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (società controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso in materia di accesso documentale e successivi motivi aggiunti contro i dinieghi opposti da una società a totale partecipazione pubblica. Con l'istanza del 18 giugno 2025 aveva richiesto i contratti infragruppo stipulati dal 2017 al 2025, con relativi allegati, nonché relazioni, report, elaborati e altra documentazione tecnica, amministrativa o contabile prodotta da un consulente nell'ambito di incarichi professionali. La richiesta era motivata dalla necessità di difendersi in un procedimento penale per diffamazione aggravata promosso in relazione a dichiarazioni concernenti una società del gruppo. Il ricorrente ha dedotto la violazione o elusione della decisione del difensore civico regionale, il difetto di motivazione, la violazione della disciplina dell'accesso difensivo e degli obblighi di trasparenza. Poiché i contratti infragruppo erano stati trasmessi prima della proposizione del ricorso, ha chiesto inoltre l'ostensione degli atti relativi alle consulenze. Con i motivi aggiunti ha impugnato il diniego relativo a documentazione amministrativa, contabile e societaria concernente la cessione di un immobile da parte di un'associazione di Comuni alla società, sempre invocando il diritto di difesa nel procedimento penale. Le resistenti hanno chiesto il rigetto e il ricorrente ha contestato anche la validità delle procure alle liti delle società.

La decisione

Il TAR ha anzitutto ritenuto valide le procure alle liti delle società resistenti. La procura speciale separata e materialmente congiunta all'atto di costituzione è riferibile al giudizio quando contiene elementi identificativi della controversia e non vi sono elementi che escludano tale riferibilità. Nel processo telematico, quando la procura è nativa informatica e sottoscritta digitalmente dalla parte, l'asseverazione del difensore prevista per la procura cartacea non è necessaria; inoltre, per gli atti non soggetti a notificazione, la firma digitale del difensore sul Modulo Deposito Atti si estende ai documenti in esso contenuti. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato in parte inammissibile e respinto nel resto. È stata dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, qualificata dal giudice come carenza di interesse alla decisione, relativamente ai contratti infragruppo, già trasmessi al ricorrente prima della notificazione del ricorso. La domanda relativa alla documentazione del consulente è stata respinta perché l'istanza non aveva indicato esigenze difensive concretamente apprezzabili né il necessario nesso di strumentalità tra i documenti e la difesa nel procedimento penale. Il giudice ha qualificato la richiesta come accesso difensivo, ma ha ritenuto che il generico richiamo alla necessità di verificare la legittimità delle relazioni infragruppo, l'uso di risorse pubbliche e la natura delle consulenze non superasse il divieto di istanze preordinate a un controllo generalizzato. Il bilanciamento tra accesso e riservatezza aziendale è stato correttamente risolto a favore della società, anche perché i documenti consulenziali potevano incidere sulle strategie d'impresa. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto: il ricorrente non ha spiegato il collegamento necessario tra gli atti relativi alla cessione dell'immobile e la difesa nel procedimento penale, riguardante un diverso fatto connesso ai costi del servizio di igiene urbana. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell'accesso documentale, applicata alla richiesta del ricorrente.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

    Il divieto impedisce richieste prive di una concreta esigenza di tutela e sostanzialmente dirette a controllare in modo generalizzato l'attività del soggetto detentore.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L'accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la cura o difesa di interessi giuridici.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Prevede il riesame del diniego di accesso da parte del difensore civico regionale; la decisione del difensore civico non è stata ritenuta vincolante quanto all'ostensione dei documenti.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso, nel quale il giudice non deve anticipare valutazioni sull'ammissibilità o decisività della prova nel giudizio principale, salvo la radicale assenza di collegamento con le esigenze difensive.

  • art. 23 c.p.a.

    Consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti, modalità utilizzata dal ricorrente.

  • art. 8 Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Disciplina le modalità di autenticazione e deposito telematico della procura alle liti, distinguendo tra procura cartacea e procura nativa informatica.

  • art. 6, comma 5, Allegato 2 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La firma digitale apposta al Modulo Deposito Atti si intende estesa a tutti i documenti in essa contenuti.

    Per gli atti non soggetti a notificazione, la firma digitale del difensore sul modulo di deposito si estende alle procure contenute nel deposito.

  • art. 3-bis, comma 1, l. 53/1994

    L'autenticazione mediante firma digitale del difensore è necessaria per la procura riferita ad atti da notificare a mezzo PEC.

  • art. 22 CAD

    L'asseverazione del difensore riguarda la copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo richiede che il richiedente prospetti e dimostri un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la cura o difesa di un proprio interesse giuridico; il generico richiamo a esigenze probatorie o difensive non è sufficiente.
  • Nel giudizio sull'accesso, l'amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono valutare anticipatamente l'ammissibilità o la decisività dei documenti nel processo principale, ma possono negare l'accesso quando manchi in modo evidente e assoluto qualsiasi collegamento con le esigenze difensive o quando la richiesta sia pretestuosa e diretta a un controllo generalizzato.
  • Anche nell'accesso difensivo deve essere effettuato un bilanciamento tra l'interesse ostensivo e la riservatezza del controinteressato, secondo i criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango; la tutela delle strategie aziendali può prevalere quando l'esigenza difensiva sia generica e non adeguatamente correlata ai documenti richiesti.
  • Quando i documenti richiesti sono stati integralmente trasmessi prima della proposizione del ricorso, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di accesso, con conseguente inammissibilità della relativa parte del ricorso.
  • La procura speciale nativa informatica, sottoscritta digitalmente dalla parte e riferibile al giudizio attraverso elementi identificativi della controversia, è valida anche se non contiene l'asseverazione prevista per la procura cartacea; per gli atti non soggetti a notificazione, la firma digitale del difensore sul Modulo Deposito Atti si estende ai documenti ivi contenuti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoProcesso amministrativo telematicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

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