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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-60/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017. — Mohammad Khir Amayry contro Migrationsverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Kammarrätten i Stockholm - Migrationsöverdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 28 – Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente – Termine per effettuare il trasferimento – Durata massima del trattenimento – Calcolo – Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento – Sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento. — Causa C-60/16

Giurisprudenza europea62016CJ0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 28 del regolamento Dublino III in materia di trattenimento ai fini del trasferimento del richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente. Stabilisce che, se il trattenimento inizia dopo l’accettazione della presa in carico, non opera automaticamente il termine di sei settimane decorrente dall’accettazione; resta però fermo il limite del tempo strettamente necessario e, in caso di effetto sospensivo del ricorso, il termine di sei settimane dalla cessazione di tale effetto. La Corte esclude inoltre che il termine debba essere diminuito del periodo già passato in trattenimento e chiarisce che esso vale anche se la sospensione del trasferimento non sia stata specificamente richiesta.

Trattenimento del richiedente protezione internazionale ai fini del trasferimento Dublino: calcolo del termine di sei settimane, durata massima del trattenimento e incidenza della sospensione del ricorso

La questione giuridica

Se l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 osti a una normativa nazionale che, quando il trattenimento del richiedente inizi dopo l’accettazione della presa in carico da parte dello Stato membro richiesto, consenta un trattenimento fino a 2, 3 o 12 mesi; come si calcoli il termine di sei settimane per il trasferimento quando il trattenimento sopravvenga dopo l’accettazione; se dal termine di sei settimane debba essere detratto il tempo già trascorso in trattenimento; e se tale termine si applichi anche quando la sospensione del trasferimento non sia stata chiesta dalla persona interessata.

Principio di diritto

L’articolo 28 del regolamento Dublino III, letto alla luce dell’articolo 6 della Carta, non osta a una disciplina nazionale che consenta il trattenimento del richiedente quando il rischio di fuga emerga dopo l’accettazione della presa in carico, purché il trattenimento resti limitato al tempo ragionevolmente necessario per eseguire il trasferimento e, se il ricorso o la revisione perdono effetto sospensivo, non si prolunghi oltre sei settimane da tale momento. Tuttavia, il regolamento osta a un trattenimento di 3 o 12 mesi in una situazione in cui il trasferimento poteva essere validamente eseguito; il termine di sei settimane successivo alla cessazione dell’effetto sospensivo non va ridotto dei giorni già trascorsi in trattenimento e si applica anche quando la sospensione non sia stata chiesta espressamente dall’interessato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 8 della direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 9 della direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Trattenimento del richiedente protezione internazionale ai fini del trasferimento Dublino

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale svedese in materia di regolamento Dublino III e, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 28 sul trattenimento del richiedente protezione internazionale in vista del trasferimento verso lo Stato membro competente. Il caso concerne la compatibilità tra il diritto dell’Unione e una disciplina nazionale che prevedeva termini massimi di trattenimento in funzione dell’esecuzione del trasferimento.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Mohammad Khir Amayry aveva presentato domanda di protezione internazionale in Svezia. Dagli accertamenti Eurodac risultava un precedente ingresso in Italia e una domanda presentata anche in Danimarca; per questo le autorità svedesi avevano chiesto all’Italia di prenderlo in carico, richiesta accettata il 18 marzo 2015.

Successivamente, il 2 aprile 2015, l’Ufficio dell’immigrazione svedese respingeva la domanda, disponeva il trasferimento in Italia e, ritenendo sussistente un rischio non trascurabile di fuga, decideva il trattenimento. Il ricorso dell’interessato comportava la sospensione dell’esecuzione del trasferimento. Il giudice nazionale, investito dell’appello, ha quindi sospeso il procedimento e posto quattro questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013, che consente il trattenimento solo in presenza di un rischio notevole di fuga, su base individuale, in modo proporzionato e come extrema ratio;
  • l’articolo 27 del medesimo regolamento, sulla tutela giurisdizionale e sull’effetto sospensivo del ricorso o della revisione;
  • l’articolo 29, che fissa il termine ordinario di sei mesi per il trasferimento;
  • gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE, che vietano il trattenimento per il solo fatto di essere richiedente e impongono che il trattenimento sia il più breve possibile;
  • l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il termine di sei settimane di cui all’articolo 28, paragrafo 3, debba decorrere dal giorno del trattenimento quando quest’ultimo intervenga dopo l’accettazione della presa in carico;
  • se il regolamento osti a una normativa nazionale che consente trattenimenti di due, tre o dodici mesi;
  • se, quando il ricorso perde effetto sospensivo, il termine di sei settimane debba essere ridotto del tempo già trascorso in trattenimento;
  • se il termine di sei settimane si applichi anche quando l’effetto sospensivo non sia stato chiesto dalla persona interessata.

Ragionamento della Corte: primo e secondo quesito

La Corte osserva che l’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, fissa un termine di sei settimane per effettuare il trasferimento della persona trattenuta, ma tale termine è concepito per l’ipotesi in cui la persona sia già trattenuta quando si verifica uno degli eventi rilevanti previsti dalla norma, in particolare l’accettazione della presa in carico o la cessazione dell’effetto sospensivo del ricorso.

Se si applicasse quel termine anche quando il trattenimento inizi solo dopo l’accettazione, lo Stato membro disporrebbe di una finestra molto ristretta per ricorrere alla detenzione, con il rischio di indebolire l’efficacia del sistema Dublino e di incentivare la fuga. Una simile lettura sarebbe inoltre incoerente con la volontà del legislatore dell’Unione, che ha consentito il trattenimento ma ne ha imposto la durata minima necessaria.

Ne consegue che, quando il trattenimento comincia dopo l’accettazione della richiesta di presa in carico, il termine di sei settimane non decorre automaticamente da tale accettazione. In tale situazione, il trattenimento resta soggetto al criterio generale del tempo ragionevolmente necessario per l’esecuzione del trasferimento e, se il ricorso o la revisione cessano di avere effetto sospensivo, il termine di sei settimane decorre da quel momento.

La Corte giudica compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consenta, in tale contesto, un trattenimento massimo di due mesi, purché sia comunque rispettato il limite del tempo necessario al trasferimento e l’eventuale termine di sei settimane dalla cessazione dell’effetto sospensivo. Invece, è incompatibile una disciplina che consenta di mantenere il trattenimento per tre o dodici mesi, poiché una durata del genere eccede ciò che è ragionevolmente necessario per eseguire un trasferimento che, in concreto, poteva essere effettuato.

Ragionamento della Corte: terzo quesito

La Corte precisa che l’articolo 28, paragrafo 3, fissa due termini distinti di sei settimane e che il secondo non va ridotto dei giorni già trascorsi in trattenimento dopo l’accettazione della presa in carico. Il termine che decorre dalla cessazione dell’effetto sospensivo serve a garantire un periodo pieno e autonomo per organizzare ed eseguire il trasferimento, poiché fino a quel momento il trasferimento non può materialmente avvenire.

Una detrazione dei giorni già trascorsi in trattenimento rischierebbe di impedire materialmente l’esecuzione del trasferimento e di svuotare di efficacia la facoltà di trattenere il richiedente per contrastare il rischio di fuga.

Ragionamento della Corte: quarto quesito

La Corte afferma che il termine di sei settimane dalla cessazione dell’effetto sospensivo si applica anche quando la sospensione non sia stata specificamente richiesta dall’interessato. Ciò che conta è l’esistenza, in concreto, di un effetto sospensivo che impedisca il trasferimento, indipendentemente dal fatto che esso derivi da una richiesta della persona, da una previsione nazionale automatica o da una decisione dell’autorità o del giudice.

Una soluzione diversa metterebbe in una posizione deteriore gli Stati membri che garantiscono una tutela giurisdizionale più forte mediante effetto sospensivo automatico o comunque più ampio, e comprometterebbe l’equilibrio voluto dal regolamento tra celerità della procedura e tutela effettiva.

Principi affermati e dispositivo

La Corte enuncia che:

  • l’articolo 28 del regolamento Dublino III non osta a una normativa nazionale che consenta il trattenimento, iniziato dopo l’accettazione della presa in carico, per un massimo di due mesi, a condizione che la durata resti limitata al tempo necessario per il trasferimento e che, se il ricorso o la revisione perdono effetto sospensivo, il trattenimento non si prolunghi oltre sei settimane da quel momento;
  • lo stesso articolo osta invece a una disciplina che consenta, nella medesima situazione, un trattenimento di tre o dodici mesi;
  • non occorre detrarre dal termine di sei settimane il periodo già trascorso in trattenimento;
  • il termine di sei settimane si applica anche se la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento non è stata espressamente richiesta dalla persona interessata.

La Corte richiama infine il fatto che spetta al giudice nazionale controllare che l’autorità competente proceda con diligenza e non prolunghi il trattenimento oltre il necessario, alla luce dell’articolo 6 della Carta e delle garanzie previste dalla direttiva 2013/33/UE.

Come è indicizzato

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