Tribunale, Sentenza T-504/16
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 settembre 2017. — Jean-Pierre Bodson e a. contro Banca europea per gli investimenti. — Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi base – Metodo di calcolo – Crisi economica e finanziaria. — Cause riunite T-504/16 e T-505/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie i ricorsi di alcuni agenti della BEI contro le decisioni retributive applicate nel 2013. Stabilisce che il metodo di adeguamento annuale degli stipendi base adottato nel 2009 era vincolante per sette anni e non poteva essere disapplicato invocando genericamente la crisi economica. Le decisioni del 18 dicembre 2012 e del 29 gennaio 2013, che avevano ridotto l’aumento salariale dall’1,8% al posto del 3,6% previsto dal metodo, sono quindi illegittime. Le domande di risarcimento vengono respinte, ma la BEI è condannata alle spese.
Funzione pubblica BEI: illegittimità del mancato rispetto del metodo vincolante di adeguamento annuale degli stipendi base e annullamento delle decisioni che avevano ridotto l’aumento salariale per il 2013.
La questione giuridica
Se la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 22 settembre 2009, che introduceva un metodo di adeguamento annuale degli stipendi base per sette anni, fosse vincolante per la BEI; se le decisioni del 18 dicembre 2012 e del 29 gennaio 2013 avessero validamente modificato o derogato a tale metodo; e se, in mancanza, le decisioni applicate nelle buste paga del febbraio 2013 e dei mesi successivi fossero illegittime. In via conseguenziale, se sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno economico e morale.
Principio di diritto
La BEI, pur godendo di un potere discrezionale nella fissazione della retribuzione del proprio personale, può auto-vincolarsi mediante una decisione regolamentare che stabilisca per un periodo determinato criteri precisi e completi di adeguamento salariale; in tal caso essa è tenuta a rispettarli fino alla loro scadenza, salvo una modifica formale della decisione stessa o la dimostrazione di una vera forza maggiore. Poiché la decisione del 22 settembre 2009 era vincolante e non è stata né abrogata né validamente modificata dalle decisioni del 18 dicembre 2012 e del 29 gennaio 2013, l’aumento dell’1,8% applicato nel 2013 in luogo del 3,6% dovuto secondo il metodo del 2009 è illegittimo e le relative decisioni in busta paga devono essere annullate; le domande risarcitorie economiche erano premature e quelle per danno morale non provate.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 41 del regolamento del personale della BEI
- Articolo 20 del regolamento del personale della BEI
- Allegato I al regolamento del personale della BEI
- Articolo 29 del regolamento interno della BEI (poi articolo 31)
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
Funzione pubblica – personale BEI – adeguamento annuale degli stipendi base
La pronuncia riguarda due ricorsi ex articolo 270 TFUE proposti da membri del personale della BEI contro le decisioni che avevano fissato per il 2013 un aumento degli stipendi base inferiore a quello risultante dal metodo di adeguamento adottato nel 2009. Il Tribunale è chiamato a valutare la natura vincolante di tale metodo, la validità delle decisioni del 2012 e del 2013 e le conseguenze risarcitorie.
Fatti e iter procedurale
Il consiglio di amministrazione della BEI, su proposta del comitato direttivo e con il parere del sottocomitato per le retribuzioni, aveva adottato il 22 settembre 2009 un metodo di adeguamento annuale degli stipendi base fondato sull’inflazione, destinato ad applicarsi per sette anni. Il metodo prevedeva criteri precisi per il calcolo dell’adeguamento e, per il 2013, conduceva a un aumento del 3,6%.
Nel 2012, in un contesto di crisi economica e pressione politica sulle retribuzioni, gli organi della BEI hanno invece approvato un bilancio delle spese del personale che, tramite la decisione del 29 gennaio 2013 e le relative comunicazioni interne, ha portato ad applicare solo un aumento dell’1,8% agli stipendi base. L’aumento è stato applicato nelle buste paga del febbraio 2013 e dei mesi successivi, dando origine ai ricorsi poi trasferiti al Tribunale ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale distingue due profili:
- l’ammissibilità delle conclusioni dirette contro l’articolo intranet del 5 febbraio 2013 e la nota informativa del 15 febbraio 2013;
- la legittimità delle decisioni contenute nelle buste paga, in via incidentale, alla luce della decisione del 22 settembre 2009.
I ricorrenti invocavano tre censure principali contro le decisioni del 18 dicembre 2012 e del 29 gennaio 2013: violazione della decisione del 22 settembre 2009, violazione del legittimo affidamento e violazione delle condizioni essenziali dei contratti di lavoro.
Normativa rilevante e quadro giuridico
Il Tribunale richiama il regime speciale delle controversie tra BEI e personale, fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 41 del regolamento del personale della BEI. Richiama inoltre:
- l’articolo 20 del regolamento del personale e l’allegato I, che prevedono l’esistenza di una tabella di calcolo degli stipendi base soggetta ad aggiornamenti periodici;
- l’articolo 29 del regolamento interno della BEI, allora vigente, che attribuisce al consiglio di amministrazione il potere di fissare i regolamenti relativi al personale;
- l’articolo 266 TFUE, ai fini delle conseguenze dell’annullamento;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per le spese.
Ricevibilità delle domande contro le comunicazioni interne
Il Tribunale dichiara irricevibili le domande di annullamento contro l’articolo del 5 febbraio 2013 e la nota del 15 febbraio 2013. Tali atti, infatti, si limitano a informare il personale dell’adozione delle decisioni sul bilancio e sull’aumento salariale; non producono di per sé effetti giuridici lesivi e hanno carattere meramente informativo. Inoltre, non costituiscono atti individuali impugnabili autonomamente in una controversia di questo tipo.
Carattere vincolante del metodo del 2009
Il cuore della sentenza riguarda la natura del metodo di adeguamento adottato il 22 settembre 2009. Il Tribunale afferma che la BEI, nell’esercizio del proprio potere discrezionale in materia retributiva, può auto-vincolarsi adottando criteri precisi e completi per un periodo determinato. Nel caso concreto:
- il metodo del 2009 era stato adottato dall’organo competente, cioè il consiglio di amministrazione;
- definiva in modo puntuale i criteri di calcolo dell’adeguamento annuale;
- era destinato a durare sette anni;
- mirava, secondo la stessa BEI, a un sistema "più semplice e più trasparente".
Da ciò il Tribunale deduce che il metodo non era una mera direttiva interna, ma una decisione vincolante che limitava il margine di discrezionalità della BEI per tutta la sua durata.
Mancata modifica del metodo e irrilevanza della crisi economica invocata
Il Tribunale esclude che la decisione del 18 dicembre 2012 abbia modificato o abrogato il metodo del 2009: essa non lo menziona, non contiene clausole di deroga e ha natura diversa, essendo un atto essenzialmente finanziario relativo al piano operativo 2013-2015. Per le stesse ragioni, anche la decisione del 29 gennaio 2013 non può considerarsi una modifica del metodo.
Quanto alla forza maggiore, la BEI non ha dimostrato che la crisi economica e il contesto politico fossero circostanze imprevedibili, inevitabili e tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del metodo del 2009. Anzi, il Tribunale osserva che la crisi era già stata considerata dalla BEI al momento dell’adozione del metodo nel 2009. La giustificazione fondata sulla forza maggiore viene quindi respinta.
Illegittimità delle decisioni applicate nelle buste paga
Poiché il metodo del 2009 era vincolante e non validamente derogato, le decisioni del 18 dicembre 2012 e del 29 gennaio 2013 hanno violato la decisione del 22 settembre 2009. Di conseguenza, anche le decisioni contenute nelle buste paga del febbraio 2013 e dei mesi successivi, nella parte in cui applicano un aumento dell’1,8% anziché quello dovuto secondo il metodo del 2009, sono illegittime e devono essere annullate.
Domande risarcitorie
Le pretese di risarcimento del danno economico sono dichiarate premature, perché spetta prima alla BEI adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza ai sensi dell’articolo 266 TFUE. I ricorrenti potranno eventualmente contestare in un secondo momento le misure di esecuzione.
Quanto al danno morale, il Tribunale osserva che l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce normalmente una soddisfazione sufficiente, salvo prova di un danno distinto e specificamente dimostrato. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti sulla gravità del preteso danno né sulla sua autonomia rispetto all’illegittimità annullata. Anche questa domanda viene quindi respinta.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla le decisioni della BEI contenute nelle buste paga del febbraio 2013 e dei mesi successivi, nella parte in cui applicano le decisioni del 18 dicembre 2012 e del 29 gennaio 2013;
- respinge il ricorso quanto al resto;
- condanna la BEI alle spese.
Principio affermato
La BEI può vincolarsi con una propria decisione regolamentare in materia di adeguamento retributivo del personale; se lo fa, non può disapplicare unilateralmente il metodo adottato per tutta la sua durata sulla base di considerazioni generali di opportunità o di crisi economica non provata come forza maggiore. Le misure che si discostano da tale metodo, e che si riflettono nelle buste paga dei dipendenti, sono illegittime e annullabili.
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