Corte di giustizia, Sentenza C-111/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017. — Procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Mantenimento o rinnovo della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presupposti d’applicazione – Principio di precauzione. — Causa C-111/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel caso del mais OGM MON 810, la Corte chiarisce i rapporti tra poteri della Commissione e poteri degli Stati membri in materia di misure di emergenza alimentare. La Commissione non è obbligata ad agire se manca la prova di un rischio grave manifesto, ma lo Stato membro può adottare misure provvisorie nazionali se la Commissione non interviene. Il principio di precauzione, da solo, non basta a legittimare deroghe più ampie rispetto a quelle previste dal regolamento n. 1829/2003.
Misure di emergenza nazionali e UE sulla coltivazione del mais OGM MON 810: presupposti per l'intervento della Commissione, potere dello Stato membro e limiti del principio di precauzione
La questione giuridica
La Corte era chiamata a chiarire: 1) se la Commissione sia obbligata ad adottare misure di emergenza ex articolo 53 del regolamento n. 178/2002 quando uno Stato membro la informi della necessità di tali misure, anche se la Commissione ritiene insussistente un grave rischio manifesto; 2) se, in mancanza di intervento della Commissione, lo Stato membro possa adottare e mantenere/rinnovare misure cautelari nazionali ex articolo 54 del regolamento n. 178/2002; 3) se il principio di precauzione possa da solo giustificare misure di emergenza nazionali senza che ricorrano i presupposti sostanziali dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.
Principio di diritto
La Corte afferma che, per i prodotti OGM autorizzati dal regolamento n. 1829/2003, la Commissione non è tenuta ad adottare misure di emergenza se non è manifesto un grave rischio per la salute umana, animale o per l'ambiente; tuttavia, se la Commissione non interviene ai sensi dell'articolo 53 del regolamento n. 178/2002, lo Stato membro può adottare misure provvisorie nazionali e mantenerle o rinnovarle fino a una decisione dell'Unione ex articolo 54, paragrafo 2. Il principio di precauzione non consente però di derogare ai presupposti sostanziali più rigorosi dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, che richiede un rischio grave e manifesto fondato su dati scientifici attendibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1829/2003
- Articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 288 TFUE
Misure di emergenza sul mais OGM MON 810
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Udine, inserito in un procedimento penale contro tre imputati accusati di avere coltivato mais geneticamente modificato MON 810 in violazione della normativa italiana di divieto. La Corte interpreta l'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 e gli articoli 53 e 54 del regolamento n. 178/2002, nel quadro della sicurezza alimentare e della disciplina degli OGM.
Fatti e procedimento principale
Il mais MON 810 era stato autorizzato dalla Commissione con decisione del 22 aprile 1998 ai sensi della direttiva 90/220/CEE. Nel 2013 il governo italiano chiese alla Commissione l'adozione di misure d'emergenza per vietarne la coltivazione, allegando studi del CRA e dell'ISPRA. La Commissione, ritenendo non dimostrata l'urgenza, non adottò misure ex articoli 53 e 54 del regolamento n. 178/2002; successivamente incaricò l'EFSA di valutare gli elementi scientifici. Nonostante ciò, l'Italia adottò un decreto del 12 luglio 2013 che vietava la coltivazione del MON 810. L'EFSA, con opinione scientifica n. 3371 del 24 settembre 2013, non individuò nuove evidenze scientifiche idonee a giustificare le misure richieste.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1829/2003, soprattutto il suo articolo 34 sulle misure di emergenza;
- il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare gli articoli 6 e 7 sul principio di precauzione, e gli articoli 53 e 54 sulle misure urgenti e sulle misure cautelari provvisorie degli Stati membri;
- l'articolo 58 del regolamento n. 178/2002 sul comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;
- l'articolo 267 TFUE, per il meccanismo del rinvio pregiudiziale;
- l'articolo 288 TFUE, quanto agli effetti vincolanti delle decisioni dell'Unione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se la Commissione sia obbligata ad adottare misure d'emergenza quando uno Stato membro le segnali la necessità di intervenire, pur in assenza di un rischio grave manifesto;
- se, in caso di inerzia della Commissione, lo Stato membro possa adottare misure nazionali provvisorie e mantenerle in vigore o rinnovarle;
- se il principio di precauzione possa costituire base autonoma per misure nazionali, anche senza la sussistenza dei presupposti dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che i regolamenti n. 1829/2003 e n. 178/2002 perseguono entrambi un elevato livello di tutela della salute, degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, garantendo al contempo il funzionamento del mercato interno. L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 consente misure di emergenza solo quando sia "manifesto" che un prodotto autorizzato può comportare un "grave rischio".
Ne deriva che, se tale rischio manifesto non è accertato, la Commissione non è tenuta ad adottare misure di emergenza ai sensi dell'articolo 53 del regolamento n. 178/2002, anche se lo Stato membro ha presentato una formale richiesta ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1. La richiesta dello Stato membro non elimina il margine di valutazione della Commissione.
Ragionamento sulle seconde e quarte questioni
La Corte afferma che l'articolo 54, paragrafo 1, consente allo Stato membro di adottare misure cautelari provvisorie quando abbia informato ufficialmente la Commissione e quest'ultima non sia intervenuta ai sensi dell'articolo 53. La comunicazione alla Commissione deve avvenire in tempo utile, in caso di urgenza non oltre il momento dell'adozione delle misure nazionali.
L'articolo 54, paragrafo 3, prevede che le misure nazionali possano restare in vigore fino all'adozione di misure dell'Unione; la Corte interpreta tale formula nel senso che essa comprende anche il rinnovo di misure adottate temporalmente. Rimane però ferma la logica di fondo del sistema: la valutazione e la gestione del rischio grave e manifesto spettano in ultima istanza alle istituzioni dell'Unione quando venga adottata una decisione a livello UE. In tal caso, la decisione dell'Unione vincola anche i giudici nazionali.
Ragionamento sulla terza questione: limite del principio di precauzione
La Corte distingue il principio di precauzione, di cui all'articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dalle misure di emergenza dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003. Il primo opera in presenza di incertezza scientifica e di un possibile effetto dannoso; il secondo richiede invece un rischio "manifesto" e "grave", da accertare sulla base di nuovi elementi scientifici attendibili e di una valutazione quanto più completa possibile.
Perciò il principio di precauzione non può essere invocato per eludere o attenuare i presupposti più rigorosi dell'articolo 34. Non è ammessa un'applicazione autonoma del solo articolo 7 che consenta misure di emergenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 178/2002 senza soddisfare le condizioni sostanziali previste dal regolamento n. 1829/2003.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che:
- la Commissione non è obbligata ad adottare misure di emergenza in assenza di un rischio grave manifesto;
- lo Stato membro può adottare e mantenere o rinnovare misure provvisorie nazionali fino a una decisione dell'Unione adottata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2;
- il principio di precauzione non autorizza misure di emergenza nazionali se non ricorrono i presupposti sostanziali dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nel settore degli OGM autorizzati, le misure di emergenza sono una deroga eccezionale al mercato interno e richiedono un rischio grave e manifesto fondato su elementi scientifici attendibili. Essa conferma inoltre che il principio di precauzione non può abbassare la soglia probatoria fissata dal legislatore dell'Unione per le misure ex articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.
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