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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-350/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017. — Salvatore Aniello Pappalardo e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Politica comune della pesca – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica – Possibilità di invocare tale violazione – Principio di non discriminazione – Autorità di cosa giudicata. — Causa C-350/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta da pescatori italiani contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento del danno derivante dal regolamento n. 530/2008. Pur riconoscendo un errore di diritto nella motivazione del Tribunale sulla possibilità di invocare la violazione del principio di non discriminazione, la Corte ritiene che tale errore non incida sul dispositivo, poiché l’illegittimità accertata in precedenza riguardava solo il trattamento più favorevole dei pescatori spagnoli. I ricorrenti, quindi, non potevano basare su tale illegittimità la propria azione risarcitoria.

Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il regolamento n. 530/2008: impossibilità, per i pescatori italiani, di invocare la violazione del principio di non discriminazione relativa al diverso trattamento concesso ai pescatori spagnoli; irrilevanza dell’autorità di cosa giudicata invocata.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia erroneamente applicato il principio dell’autorità di cosa giudicata e se, ai fini di un’azione di responsabilità extracontrattuale, i ricorrenti potessero invocare la violazione del principio di non discriminazione risultante dal diverso termine di divieto previsto dal regolamento n. 530/2008 per le tonniere spagnole, nonostante tale illegittimità non riguardasse la loro situazione.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che, in un’azione di responsabilità extracontrattuale, il ricorrente può invocare solo l’illegittimità dell’atto dell’Unione che incida sulla propria situazione; se la violazione del principio di non discriminazione accertata dalla Corte riguarda esclusivamente un trattamento più favorevole concesso ad altri operatori e non incide sulla validità della disposizione applicabile ai ricorrenti, tale violazione non può essere fatta valere a loro sostegno. Di conseguenza, nel caso di specie i pescatori italiani non potevano fondare la responsabilità della Commissione sulla discriminazione subita dai pescatori spagnoli, e l’impugnazione è stata respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002
  • Regolamento (CE) n. 530/2008
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il regolamento n. 530/2008

La causa riguarda un’impugnazione proposta da operatori italiani della pesca contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la loro domanda di risarcimento danni nei confronti della Commissione europea. Il danno dedotto era collegato all’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008, recante misure di emergenza sulla pesca del tonno rosso nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Parti e oggetto del giudizio

I ricorrenti erano il sig. Salvatore Aniello Pappalardo e varie società di pesca italiane, proprietarie di tonniere con reti a circuizione. La convenuta in primo grado era la Commissione europea. In primo grado i ricorrenti chiedevano il risarcimento della differenza tra i ricavi teorici che avrebbero ottenuto esaurendo i contingenti di pesca 2008 e i ricavi effettivamente percepiti a seguito del divieto anticipato di pesca.

Contesto normativo

La Corte richiama l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, che consente alla Commissione di adottare misure di emergenza in caso di grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o dell’ecosistema marino. Il regolamento n. 530/2008 vietava la pesca del tonno rosso, a partire dal 16 giugno 2008, alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera di Grecia, Francia, Italia, Cipro e Malta, mentre per le tonniere spagnole il divieto decorreva solo dal 23 giugno 2008.

Vicende precedenti e giurisprudenza richiamata

La Corte richiama la sentenza AJD Tuna del 17 marzo 2011, nella quale il regolamento n. 530/2008 era stato dichiarato invalido per la sola differenza di trattamento in favore dei pescatori spagnoli, priva di giustificazione obiettiva. Richiama inoltre la successiva sentenza Buono e a./Commissione del 14 ottobre 2014, che ha chiarito come l’invalidità riguardasse solo l’articolo 2 del regolamento, mentre l’articolo 1 restava valido nei confronti dei pescatori di altri Stati membri, tra cui gli italiani.

Primo motivo di impugnazione: autorità di cosa giudicata e legittimo affidamento

I ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse violato il principio dell’autorità di cosa giudicata, nonché il legittimo affidamento, dando prevalenza all’interpretazione della sentenza AJD Tuna fornita dalla Corte in Buono e a./Commissione rispetto all’ordinanza del Tribunale Italia/Commissione del 14 febbraio 2012.

La Corte respinge il motivo. Precisa che l’autorità di cosa giudicata riguarda solo i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi e che le decisioni della Corte sulla validità di un atto producono pieno effetto indipendentemente da eventuali incertezze interpretative. L’ordinanza Italia/Commissione non aveva statuito nel merito sull’annullamento del regolamento, essendosi limitata a dichiarare il non luogo a statuire; pertanto non poteva fondare né un’autorità di cosa giudicata, né un affidamento legittimo su una precisa assicurazione dell’istituzione o del giudice dell’Unione.

Secondo motivo di impugnazione: violazione sufficientemente qualificata del principio di non discriminazione

I ricorrenti lamentavano che il Tribunale avesse escluso che la disparità di trattamento accertata in AJD Tuna integrasse una violazione grave e manifesta del principio di non discriminazione. La Commissione, pur chiedendo il rigetto, sosteneva che i ricorrenti non potessero comunque invocare tale illegittimità, perché essa non riguardava la loro situazione.

La Corte dà ragione alla Commissione su questo punto. Ribadisce che, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, occorre una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisca diritti ai singoli, ma questa violazione deve incidere sulla posizione del ricorrente. Poiché la discriminazione dichiarata dalla Corte in AJD Tuna riguardava solo il trattamento più favorevole riservato ai pescatori spagnoli, essa non poteva essere invocata dai pescatori italiani contro la validità dell’articolo 1 del regolamento n. 530/2008. Il Tribunale aveva dunque commesso un errore nel ritenere astrattamente invocabile tale violazione dai ricorrenti.

Ragionamento decisivo della Corte

Pur rilevando l’errore di diritto nella motivazione del Tribunale, la Corte afferma che l’errore non impone l’annullamento della sentenza, perché il dispositivo resta corretto per altre ragioni giuridiche. In sostanza, i ricorrenti non potevano fondare la loro domanda risarcitoria sulla violazione del principio di non discriminazione riferita alla sola posizione dei pescatori spagnoli. Mancando questo presupposto, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non poteva essere accolta.

Decisione e conseguenze sulle spese

L’impugnazione è respinta integralmente. I ricorrenti sono condannati alle spese, in conformità alle regole processuali richiamate dagli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che una violazione del principio di non discriminazione accertata in relazione a un atto dell’Unione può essere invocata in un’azione risarcitoria solo da chi sia effettivamente inciso da tale violazione; non è possibile utilizzare, a proprio vantaggio, l’illegittimità commessa in favore di terzi quando essa non incida sulla disposizione applicabile alla propria situazione. Questa regola vale anche quando la precedente giurisprudenza abbia chiarito che l’invalidità dell’atto riguarda solo una parte limitata del suo contenuto.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell'unione europeapolitica comune della pescaprincipio di non discriminazioneautorità di cosa giudicataimpugnazione

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