Cassazione Civile, Ordinanza n. 22183/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La lite trae origine da un'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva riconosciuto in Italia, ai sensi dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, l'efficacia di una sentenza penale del Tribunale del Principato di Monaco, divenuta definitiva, con cui il ricorrente era stato condannato, in solido con altri coimputati, al pagamento in favore dello Stato di Monaco di una somma corrispondente all'IVA fraudolentemente dedotta; la sentenza conteneva anche una condanna alla reclusione. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995, sostenendo che la decisione straniera non avrebbe potuto essere riconosciuta perché fondata anche su dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza assistenza di un avvocato, in una fase in cui vi erano già gravi indizi a suo carico; ha inoltre dedotto che la Corte d'appello non avrebbe verificato in modo concreto l'effettiva irrilevanza di quegli atti istruttori rispetto alla condanna, né avrebbe acquisito l'intero fascicolo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 10 c.p.c. in punto di spese, assumendo che la controversia dovesse essere considerata di valore indeterminabile, perché il giudizio italiano aveva ad oggetto solo la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera e non il credito riconosciuto all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la sussistenza di una violazione dei diritti essenziali della difesa tale da impedire il riconoscimento della sentenza straniera, poiché la lesione verificatasi nella fase delle indagini preliminari non aveva inciso sull'intero processo: i giudici monegaschi avevano infatti annullato gli atti compiuti senza difensore, ma avevano anche accertato che da tali audizioni non erano emersi elementi di colpevolezza e che la condanna era stata fondata su un complessivo iter processuale rispettoso delle garanzie essenziali. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che il procedimento ex art. 67 l. n. 218 del 1995 ha ad oggetto la sola dichiarazione di efficacia della sentenza straniera nell'ordinamento italiano e, quando non sia limitato a singoli capi, va considerato di valore indeterminabile; pertanto non potevano essere applicati gli scaglioni tariffari corrispondenti al credito di euro 6.444.196,00. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese e il rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995
Il riconoscimento della sentenza straniera è precluso solo quando la violazione del diritto di difesa, valutata sull'intero processo, sia grave e tale da contrastare con l'ordine pubblico processuale; non basta ogni difformità dalla legge processuale straniera.
art. 67, comma 1, l. n. 218 del 1995
Costituisce il fondamento del procedimento di delibazione/riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza straniera.
art. 67, comma 2, l. n. 218 del 1995
Richiama il procedimento previsto per il riconoscimento della sentenza straniera e, nella pronuncia, collega la relativa controversia alla liquidazione delle spese.
art. 30 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera vi è ricondotto ai fini processuali; il suo oggetto è la dichiarazione di efficacia, non la pretesa sostanziale decisa all'estero.
art. 10 c.p.c.
Ai fini del valore della causa di riconoscimento della sentenza straniera, il valore è indeterminabile perché non è traducibile in termini pecuniari la domanda di delibazione.
art. 37, par. 1, lett. c), CEDU
Richiamato dalla difesa del ricorrente come esito della procedura dinanzi alla Corte EDU, che aveva cancellato la causa dal ruolo a seguito del riconoscimento da parte dello Stato convenuto della violazione denunciata.
art. 6 CEDU
La Corte lo richiama per ribadire che il diritto di difesa e l'assistenza legale vanno valutati in relazione alla giustizia complessiva del procedimento, non isolando un singolo atto.
art. 27, punto 1, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
È richiamato quale precedente eurounitario secondo cui la violazione del contraddittorio rileva solo se, alla luce dell'intero procedimento, sia manifesta e grave.
Massime di principio
- Nel giudizio di riconoscimento di una sentenza straniera, la violazione del diritto di difesa rilevante ai fini dell'ordine pubblico processuale va apprezzata in relazione al procedimento nel suo complesso: solo una lesione grave, concreta e incidente sull'esito finale del giudizio impedisce la delibazione.
- Non ogni irregolarità della disciplina processuale straniera o ogni compressione del contraddittorio integra di per sé violazione dei diritti essenziali della difesa; occorre verificare se l'atto viziato abbia effettivamente condizionato la decisione finale.
- Ai fini delle spese nel procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, il valore della controversia coincide con la domanda di efficacia della sentenza nell'ordinamento italiano e va considerato indeterminabile, salvo che l'istanza sia espressamente limitata a singoli capi scindibili.
- La sentenza straniera riconosciuta non si considera una prosecuzione del giudizio estero: il procedimento interno ha un oggetto autonomo, consistente nella verifica dei presupposti di efficacia nell'ordinamento italiano.
- Quando il riconoscimento non sia circoscritto a singoli capi, le statuizioni patrimoniali e quelle non patrimoniali della decisione straniera non possono essere valorizzate separatamente ai fini della determinazione del valore della causa.
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