Cassazione Civile, Ordinanza n. 34369/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato il compenso spettante a un avvocato per l’assistenza prestata a una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, valorizzando la data del visto del pubblico ministero risultante dal registro informatico. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: ha sostenuto di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che i dati del sistema SICID non dimostravano una comunicazione effettuata nelle forme di rito, e che non poteva gravare sul pubblico ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto; inoltre ha richiamato un’attestazione interna secondo cui non risultavano comunicazioni telematiche o cartacee.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto carente il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso, ha affermato che la decisione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché l’opposizione era comunque tardiva anche rispetto a tale termine, l’inammissibilità andava confermata. Non sono state regolate le spese per la mancata costituzione degli intimati e per la natura dell’organo ricorrente; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Individua il rimedio oppositorio avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede la comunicazione del decreto di pagamento al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, e richiama l’opposizione ex art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario"
Conduce a ricondurre l’opposizione al regime del rito sommario e, quindi, ai termini impugnatori correlati.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato in via analogica per equiparare il decreto opponibile a un provvedimento appellabile nel rito sommario.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione data dalla Corte.
art. 136 c.p.c.
Invocato dal ricorrente quanto alle modalità della comunicazione del provvedimento.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere probatorio sulla conoscibilità dell’atto.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa, nel caso concreto, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Se la comunicazione o notificazione del decreto manca, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., decorso il quale l’opposizione è comunque tardiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere intellegibile la vicenda sostanziale e processuale.
- La censura sull’erronea applicazione delle regole di comunicazione o sull’onere della prova non può condurre all’accoglimento se, comunque, l’impugnazione risulta tardiva anche rispetto al termine lungo applicabile.
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