Ordinanza n. 471/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento, previa concessione di tutela cautelare dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione dell’Interno intimata in ordine all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale come da istanza depositata il 25.09.2023, e successiva diffida del 14.04.2025 e per la condanna della Questura di Taranto al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge, con istanza di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo e rilascio del permesso di soggiorno, nonché mancato riscontro alla diffida
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione dell’Interno sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata mediante kit postale e acquisita dalla Questura di Taranto il 13 dicembre 2023, nonché sulla successiva diffida del 14 aprile 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 13 d.P.R. 394/1999, oltre alla violazione dei principi di buon andamento, giusto procedimento e legittimo affidamento. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla mancata conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta. Dopo la conversione del rito in ordinario, il ricorrente ha formulato anche istanze cautelari per ottenere l’immediato rilascio del permesso o del cedolino di rinnovo. La Questura non aveva depositato la relazione istruttoria richiesta con la precedente ordinanza, relativa all’evoluzione della pratica, agli eventuali impedimenti e all’esito delle consultazioni con le autorità austriache riguardo a una segnalazione nella banca dati Schengen.
La decisione
Il Collegio ha sospeso ogni questione di rito e di merito, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione perché la Questura di Taranto non aveva depositato la relazione di chiarimenti già ordinata. Ha reiterato l’ordine istruttorio, imponendo il deposito della relazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, con avvertimento che il comportamento processuale dell’amministrazione sarà valutato ai fini delle spese. A tutela cautelare del ricorrente, ha ordinato alla Questura di provvedere entro il medesimo termine di trenta giorni sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, adottando qualsiasi provvedimento, anche provvisorio o transitorio, nelle more della definizione del giudizio. È stata confermata l’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Non è stata ancora decisa nel merito la domanda sul silenzio né la domanda risarcitoria e non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione al procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 13 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disciplina regolamentare del procedimento relativo al permesso di soggiorno.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Indicato dal ricorrente quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta; la richiesta non è stata definita con la presente ordinanza.
artt. 32 e 117, comma 6, c.p.a.
Richiamati per la domanda risarcitoria proposta insieme all’azione avverso il silenzio e posti a fondamento della conversione del rito da speciale a ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione non deposita la relazione di chiarimenti richiesta dal giudice amministrativo per ricostruire l’evoluzione di un procedimento e gli eventuali impedimenti alla sua definizione, il giudice può reiterare l’ordine istruttorio, fissando un nuovo termine e avvertendo che la condotta processuale sarà valutata ai fini della regolazione delle spese.
- Nell’ambito di un giudizio avente a oggetto il silenzio-inadempimento relativo a una domanda di permesso di soggiorno, il giudice può imporre all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato anche con un atto provvisorio o transitorio, in funzione della tutela cautelare dell’interessato e senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del silenzio o sul merito della domanda.
- La proposizione congiunta dell’azione avverso il silenzio e della domanda risarcitoria può comportare la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario, quando la domanda risarcitoria richieda una trattazione incompatibile con il rito speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 129/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 130/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 659/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mar 2026Ordinanza n. 660/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →