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Ordinanza

Ordinanza n. 471/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’accertamento, previa concessione di tutela cautelare dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione dell’Interno intimata in ordine all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale come da istanza depositata il 25.09.2023, e successiva diffida del 14.04.2025 e per la condanna della Questura di Taranto al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge, con istanza di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202500847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo e rilascio del permesso di soggiorno, nonché mancato riscontro alla diffida

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione dell’Interno sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata mediante kit postale e acquisita dalla Questura di Taranto il 13 dicembre 2023, nonché sulla successiva diffida del 14 aprile 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 13 d.P.R. 394/1999, oltre alla violazione dei principi di buon andamento, giusto procedimento e legittimo affidamento. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla mancata conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta. Dopo la conversione del rito in ordinario, il ricorrente ha formulato anche istanze cautelari per ottenere l’immediato rilascio del permesso o del cedolino di rinnovo. La Questura non aveva depositato la relazione istruttoria richiesta con la precedente ordinanza, relativa all’evoluzione della pratica, agli eventuali impedimenti e all’esito delle consultazioni con le autorità austriache riguardo a una segnalazione nella banca dati Schengen.

La decisione

Il Collegio ha sospeso ogni questione di rito e di merito, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione perché la Questura di Taranto non aveva depositato la relazione di chiarimenti già ordinata. Ha reiterato l’ordine istruttorio, imponendo il deposito della relazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, con avvertimento che il comportamento processuale dell’amministrazione sarà valutato ai fini delle spese. A tutela cautelare del ricorrente, ha ordinato alla Questura di provvedere entro il medesimo termine di trenta giorni sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, adottando qualsiasi provvedimento, anche provvisorio o transitorio, nelle more della definizione del giudizio. È stata confermata l’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Non è stata ancora decisa nel merito la domanda sul silenzio né la domanda risarcitoria e non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione al procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 13 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disciplina regolamentare del procedimento relativo al permesso di soggiorno.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta; la richiesta non è stata definita con la presente ordinanza.

  • artt. 32 e 117, comma 6, c.p.a.

    Richiamati per la domanda risarcitoria proposta insieme all’azione avverso il silenzio e posti a fondamento della conversione del rito da speciale a ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione non deposita la relazione di chiarimenti richiesta dal giudice amministrativo per ricostruire l’evoluzione di un procedimento e gli eventuali impedimenti alla sua definizione, il giudice può reiterare l’ordine istruttorio, fissando un nuovo termine e avvertendo che la condotta processuale sarà valutata ai fini della regolazione delle spese.
  • Nell’ambito di un giudizio avente a oggetto il silenzio-inadempimento relativo a una domanda di permesso di soggiorno, il giudice può imporre all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato anche con un atto provvisorio o transitorio, in funzione della tutela cautelare dell’interessato e senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del silenzio o sul merito della domanda.
  • La proposizione congiunta dell’azione avverso il silenzio e della domanda risarcitoria può comportare la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario, quando la domanda risarcitoria richieda una trattazione incompatibile con il rito speciale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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