Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione del 25.02.2025 (doc. A) con la quale veniva comunicato alla ricorrente l’esito della prova scritta (non idoneità per aver totalizzato il punteggio di 20/30) relativa al concorso con deliberazione aziendale -OMISSIS- del 15.12.2022. dell’ASM, veniva indetto un concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di-OMISSIS-, per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dell''esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e del punteggio numerico, pari a 20/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di due quesiti erroneo e/o fuorvianti; - dell’elenco dei candidati (doc. B) che avevano superato la prova scritta ed ammessi alla prova pratica, pubblicata sul sito istituzionale dell’ASM, relativa al medesimo predetto concorso, nella parte in cui l''odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa; - dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al questionario allegato e ai quesiti -OMISSIS- e della prova sottoposta alla ricorrente (doc. C) e della relativa correzione (doc. D); - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202500120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di non idoneità alla prova scritta di un concorso pubblico, con punteggio di 20/30, nonché gli atti della commissione relativi alla formulazione e correzione di due quesiti e l’elenco degli ammessi alla prova pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta di un concorso per la copertura di posti presso aziende sanitarie regionali, deducendo, da un lato, l’illegittima composizione della commissione per violazione dell’art. 35, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 165/2001, poiché uno dei componenti era Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine della professione interessata, e, dall’altro, l’erroneità del punteggio attribuito, sostenendo che due quesiti fossero erronei o fuorvianti e che le risposte da lei indicate dovessero essere considerate corrette. Il primo quesito riguardava l’individuazione dell’elemento non confondente nella diagnosi del livello della parte presentata durante il parto; il secondo la definizione di partogramma. Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per accertare la correttezza scientifica delle risposte. È inoltre emerso che la ricorrente non aveva impugnato la graduatoria finale e aveva successivamente sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, condizionato alla reiezione del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto infondata la censura sulla composizione della commissione, poiché gli Ordini professionali sono enti pubblici e non sono assimilabili alle associazioni professionali cui si riferisce l’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. È stata inoltre dichiarata inammissibile per assoluta genericità l’ulteriore deduzione secondo cui il componente avrebbe ricoperto un incarico di funzione presso l’azienda sanitaria ed era gerarchicamente sovraordinato alle candidate, non essendo state specificate le ragioni concrete dell’incompatibilità. Quanto ai quesiti, il TAR ha recepito gli esiti della verificazione, ritenendo corretta la risposta del seggio secondo cui il cefaloematoma non costituisce un elemento confondente nella diagnosi del livello della parte presentata, poiché si manifesta dopo la nascita, mentre presentazione di bregma, asinclitismo e tumore da parto possono essere valutati durante il travaglio. È stata ritenuta corretta anche la risposta secondo cui il partogramma è una rappresentazione grafica del travaglio di parto, sulla base delle Linee Guida OMS 2020 e del superamento delle curve cervicometriche di Friedman. Non sono emerse anomalie manifeste nella metodologia della verificazione e la ricorrente non ha formulato obiezioni persuasive. Il TAR ha prescisso dall’esaminare la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del verificatore, pari a 400 euro oltre IVA, è stato posto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001

    La previsione sulle incompatibilità dei componenti delle commissioni concorsuali non rende incompatibile, per il solo fatto di ricoprire una carica, il Presidente di un Ordine professionale, poiché gli Ordini professionali sono enti pubblici e non associazioni professionali.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione; nel caso concreto la verificazione è stata utilizzata per accertare la correttezza tecnico-scientifica delle risposte ai quesiti concorsuali.

  • art. 2 del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del verificatore, determinato in 400 euro oltre IVA.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini delle incompatibilità dei componenti delle commissioni concorsuali, gli Ordini professionali, in quanto enti pubblici, non sono assimilabili alle associazioni professionali; la mera titolarità della carica di presidente di un Ordine non determina quindi, di per sé, l’illegittima composizione della commissione ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 165/2001.
  • La deduzione di un’ulteriore incompatibilità di un componente di commissione concorsuale è inammissibile quando si fonda su una generica indicazione di sovraordinazione gerarchica o di incarico presso l’amministrazione, senza specificare i fatti e le ragioni giuridiche concretamente idonei a configurarla.
  • Quando la correttezza tecnico-scientifica dei quesiti di un concorso è controversa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione; in assenza di vizi ictu oculi nella metodologia specialistica adottata e in mancanza di obiezioni persuasive, può recepirne le conclusioni.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale può determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione dell’esito di una prova concorsuale, ma il giudice può definire il ricorso nel merito mediante rigetto quando lo ritenga infondato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.