Cassazione Civile, Ordinanza n. 17527/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento ministeriale con cui era stata prima ammessa e poi esclusa dall'elenco dei creditori beneficiari del Fondo salva opere. La vicenda nasceva da un concordato preventivo di un appaltatore principale: in un primo momento la società era stata inserita tra i beneficiari e aveva ricevuto anche un acconto; successivamente, dopo l'assegnazione di titoli e strumenti finanziari previsti dal concordato, il Ministero aveva ritenuto venuto meno il presupposto dell'agevolazione, cioè l'esistenza di un credito insoddisfatto, e aveva disposto l'estromissione dal Fondo e la restituzione delle somme anticipate. La ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione avesse esercitato un potere discrezionale e autoritativo, incidendo su un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; ha quindi impugnato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva escluso tale giurisdizione. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, relativo alla giurisdizione, denunciando la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 7, 10 e 110 c.p.a., assumendo che la revoca dell'ammissione derivasse da valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il Fondo salva opere attribuisca un beneficio previsto direttamente dalla legge, rispetto al quale l'Amministrazione svolge soltanto una verifica vincolata dell'esistenza dei presupposti di legge, in particolare dell'esistenza di un credito insoddisfatto nei termini richiesti dalla norma. La revoca o esclusione dall'ammissione, quando dipenda dalla sopravvenuta carenza di tali presupposti, non implica un apprezzamento discrezionale dell'an, del quid o del quomodo dell'erogazione, né l'esercizio di un potere autoritativo di autotutela. La Corte ha richiamato propri precedenti conformi e ha disatteso l'orientamento amministrativo contrario. Spese compensate per la non uniformità dei precedenti in giurisprudenza amministrativa.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
norma processuale invocata per il ricorso per cassazione sulle questioni di giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
fondamento del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
artt. 7 e 10 c.p.a.
richiamati dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa
art. 110 c.p.a.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla giurisdizione
art. 133 c.p.a.
esclusa la ricorrenza di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
art. 47 d.l. n. 34 del 2019
ha istituito il Fondo salva opere e ne disciplina i presupposti e le modalità di accesso, prevedendo erogazioni nei limiti del 70% dei crediti insoddisfatti e una verifica amministrativa vincolata sui presupposti
d.l. n. 34 del 2019
base normativa dell'istituzione del Fondo salva opere
l. n. 58 del 2019
legge di conversione del d.l. n. 34 del 2019
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti processuali connessi al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando una prestazione o sovvenzione pubblica è attribuita direttamente dalla legge e l'Amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza di presupposti oggettivi predeterminati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La revoca o esclusione da un beneficio pubblico non comporta di per sé giurisdizione amministrativa: occorre verificare se l'Amministrazione abbia compiuto una valutazione discrezionale comparativa degli interessi pubblici oppure un mero accertamento vincolato dei presupposti di legge.
- Nell'ambito del Fondo salva opere, l'accertamento della persistente esistenza di un credito insoddisfatto del subappaltatore è una verifica tecnico-documentale vincolata, non una valutazione discrezionale sull'an, quid o quomodo dell'erogazione.
- Ai fini del riparto di giurisdizione è irrilevante la possibile correttezza o scorrettezza nel merito del provvedimento amministrativo quando il thema decidendum riguarda solo la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
- La presenza di un orientamento amministrativo difforme non muta il criterio di riparto della giurisdizione, che resta ancorato alla qualificazione della situazione giuridica sostanziale e alla natura del potere esercitato.
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