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Sentenza

Sentenza n. 1444/2026 - Catania, Sezione 4

per l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania rispetto sull’istanza di revisione prezzi della società ricorrente;

Giustizia amministrativa202502469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di revisione periodica dei prezzi contrattuali per gli anni 2018-2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, affidataria di un servizio di fornitura, gestione e distribuzione di gas medicinali e tecnici per strutture sanitarie, ha presentato plurime istanze di revisione periodica dei prezzi secondo gli indici ISTAT per gli anni 2018-2024. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Azienda Sanitaria di pronunciarsi. Nel corso del giudizio l’Azienda ha depositato una deliberazione con cui ha autorizzato la rivalutazione dei prezzi per gli anni 2023 e 2024, ha escluso la rivalutabilità del periodo 2022 e ha dichiarato di non poter avviare l’istruttoria per gli anni 2018-2021, rinviando di fatto la decisione alla conclusione di un’attività istruttoria soltanto avviata. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per gli anni 2022-2024 e ha sostenuto che, per gli anni 2018-2021, fosse sufficiente l’avvio dell’istruttoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alle istanze per gli anni 2022, 2023 e 2024, poiché l’Amministrazione aveva adottato, dopo la proposizione del ricorso, una deliberazione espressa su tali richieste. Per gli anni 2018-2021 il ricorso è stato invece accolto: la risposta dell’Azienda, limitandosi a rinviare la soddisfazione dell’interesse della società alla conclusione di un iter istruttorio non definito, è stata qualificata come elusiva e sostanzialmente soprassessoria, non idonea a concludere il procedimento. Il TAR ha quindi ordinato all’Azienda di adottare un provvedimento espresso sulla revisione dei prezzi per gli anni 2018-2021 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata esclusa, allo stato, la nomina immediata di un commissario ad acta, salva la possibilità di richiederla in caso di mancato adempimento. Le spese, pari a euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio presuppone che l’inerzia perduri al momento della decisione; la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, mentre un atto endoprocedimentale o soprassessorio non elimina l’obbligo di concludere il procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto; il mero avvio dell’istruttoria o il rinvio indefinito della decisione non soddisfano tale obbligo.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione, durante il processo, di un autentico provvedimento espresso in risposta all’istanza determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso limitatamente alla relativa domanda.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, un atto endoprocedimentale, interlocutorio o soprassessorio che rinvii sine die la decisione non equivale alla conclusione del procedimento e non fa venir meno l’interesse del privato a ottenere una pronuncia giudiziale sull’obbligo di provvedere.
  • L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine applicabile; il mero avvio dell’attività istruttoria non è sufficiente quando il termine di conclusione sia ampiamente decorso.
  • Quando persiste l’inerzia sostanziale dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’adozione di una determinazione espressa entro un termine assegnato, senza anticipare il contenuto discrezionale della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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