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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20605/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia non riguardava il merito dell'accertamento tributario, ma soltanto la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di appello. Il giudice di secondo grado aveva accolto l'impugnazione del contribuente, ma aveva compensato le spese di giudizio con una formula generica, richiamando la sola "particolarità della materia trattata", senza esplicitare gravi ed eccezionali ragioni e senza riformare la condanna alle spese di primo grado. Il ricorrente ha quindi denunciato, con due motivi connessi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nonché la nullità parziale della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, deducendo che, essendo risultato vittorioso in appello, non poteva essergli addebitata la compensazione delle spese in assenza di una motivazione specifica e legalmente sufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha qualificato la motivazione della sentenza impugnata come apparente, perché la formula utilizzata non consentiva di comprendere le ragioni della compensazione delle spese. Ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in sentenza e non possono consistere in espressioni generiche come la "particolarità della materia trattata". Per tale ragione la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché ridetermini la regolazione delle spese di primo e secondo grado e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge sostanziale/processuale in relazione alla regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata proposta per nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla compensazione delle spese, ammissibile solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di riforma della regolazione delle spese di primo grado.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla necessaria motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sulla forma della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla funzione di garanzia della motivazione in tema di spese.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Interpretato nel senso che le ragioni di compensazione devono essere gravi, eccezionali e specificamente esplicitate.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese del processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta con formule stereotipate o meramente assertive, ma richiede una motivazione puntuale che renda percepibili le ragioni della deroga alla soccombenza.
  • La motivazione è apparente quando esiste solo graficamente, ma non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla per difetto di motivazione effettiva.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione delle spese devono essere specifiche, concrete e collegate a fattori esterni o comunque tali da rendere proporzionalmente iniqua l'applicazione della regola della soccombenza.
  • Espressioni generiche come la particolarità della materia, la peculiarità della fattispecie o la natura della vertenza non sono di per sé sufficienti a sorreggere la compensazione delle spese.
  • Quando la parte è vittoriosa in appello, il giudice deve regolare coerentemente anche le spese dei gradi precedenti, motivando in modo espresso l'eventuale mantenimento o riforma della relativa condanna.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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