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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del diniego esplicito, comunicato con pec 3/4/2026, di dare accesso agli atti inerenti le generalità (nome, cognome, codice fiscale oppure luogo e data di nascita) strettamente necessarie all'individuazione del Controllore n. -OMISSIS-, onde consentire di agire giudizialmente contro il medesimo.

Giustizia amministrativa202600390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alle generalità del controllore ferroviario autore dei verbali di accertamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente ferroviario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo essere stato sanzionato a bordo di un treno insieme alla moglie, aveva chiesto a Trenitalia le generalità complete del controllore identificato dal numero di matricola, indicando come finalità la tutela dei propri diritti e l’eventuale proposizione di iniziative penali, civili e amministrative, nonché la citazione del dipendente come testimone nel giudizio di opposizione alle sanzioni. Trenitalia aveva negato l’accesso, richiamando genericamente la necessità di tutelare la sicurezza del personale di bordo da aggressioni, pressioni e intimidazioni e sostenendo che il ricorrente avrebbe potuto agire direttamente contro la società ai sensi dell’art. 2049 c.c. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22, 23 e 24 l. 241/1990 e degli artt. 24, 28, 113 e 133 Cost., sostenendo che le generalità del controllore erano necessarie per curare e difendere i propri interessi giuridici e che non ricorrevano cause di esclusione dall’accesso; 2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per omessa motivazione del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio dell’udienza formulata da Trenitalia, ritenendo che non ricorressero i casi eccezionali o le esigenze difensive improcrastinabili richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le situazioni giuridiche che il ricorrente intendeva far valere in sede penale, civile e amministrativa. Le generalità complete del dipendente, pur costituendo dati personali, non sono state considerate dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del RGPD e, pertanto, non sono state ritenute sottratte all’accesso per ragioni di riservatezza. Il giudice ha inoltre affermato che, quando il richiedente rappresenti la necessità dei dati per curare o difendere i propri interessi giuridici, la conoscenza delle generalità deve essere garantita. Le esigenze generali di sicurezza del personale e la possibilità di agire contro Trenitalia ex art. 2049 c.c. non sono state ritenute sufficienti a giustificare il diniego. Il TAR ha ordinato a Trenitalia di esibire i documenti richiesti entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e l’ha condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La disciplina generale dell’accesso documentale è applicabile alla richiesta di conoscenza delle generalità del dipendente, in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 23 l. 241/1990

    L’accesso può riguardare anche documenti detenuti da soggetti gestori di pubblici servizi, nei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 24 l. 241/1990

    l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    La conoscenza delle generalità del dipendente deve essere garantita quando sia rappresentata come necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici e non ricorra una specifica causa di esclusione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego di accesso deve essere motivato; nel caso concreto il diniego è stato censurato anche per l’assenza di motivazione.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione è ammissibile soltanto in presenza di casi eccezionali o esigenze difensive improcrastinabili.

  • art. 28 Cost.

    i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici

    La norma è valorizzata per riconoscere la rilevanza della possibile responsabilità personale dell’agente e, conseguentemente, la strumentalità necessaria della conoscenza delle sue generalità rispetto alle azioni prospettate.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2016/679

    Le generalità del dipendente non costituiscono dati sensibili ai sensi della disposizione e non sono, per questo solo motivo, sottratte all’accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito è utilizzato per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti.

Massime di principio

  • Le generalità complete dell’agente verbalizzante, pur costituendo dati personali, non sono dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e non possono essere sottratte all’accesso per la sola ragione della tutela della riservatezza.
  • L’accesso documentale deve essere consentito quando il richiedente dimostri o rappresenti in modo specifico un nesso di strumentalità necessaria tra la conoscenza delle generalità del dipendente e la cura o difesa di propri interessi giuridici, anche ai fini della proposizione di azioni penali, civili o amministrative e dell’esercizio del diritto di difesa in un procedimento sanzionatorio.
  • Esigenze generiche di sicurezza del personale e la possibilità di far valere la responsabilità del datore o del gestore del servizio non escludono l’accesso alle generalità dell’agente quando la conoscenza diretta dell’autore della condotta sia necessaria per la tutela giudiziale degli interessi del richiedente.
  • Il diniego di accesso deve indicare le ragioni concrete e specifiche che impediscono l’ostensione; un diniego privo di motivazione non soddisfa l’obbligo previsto dall’art. 3 l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

Testo integrale

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