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Sentenza

Sentenza n. 1151/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto a tutti i ricorsi proposti: - della Sentenza n. 394/2024 del 10 settembre 2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 814/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo, resa in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite Carta elettronica per la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario emessa in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui e il Ministero era stato condannato al pagamento delle annualità dovute, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultando intervenuta l’esecuzione del giudicato, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi, in quanto diretti all’esecuzione del medesimo titolo giudiziale, e li ha accolti. Ha rilevato che dagli atti non risultava l’adempimento del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, ove ancora necessario. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Collegio ha inoltre applicato la penalità di mora di € 10 giornalieri per ciascun ricorrente, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in € 10 giornalieri per ciascun ricorrente, dalla scadenza del termine assegnato fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento dei debiti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Consente, ove ancora necessario, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso quale modalità di adempimento del giudicato.

  • art. 475 c.p.c.

    La notificazione del titolo giudiziale alla sede reale dell’Amministrazione è indicata quale adempimento compiuto prima della decorrenza del termine dilatorio previsto per il pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione debitrice l’adozione, entro un termine fissato giudizialmente, di tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al titolo, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario.
  • Quando più ricorsi riguardano l’esecuzione del medesimo titolo giudiziale e presentano identità o sostanziale analogia di oggetto e questioni, il giudice dell’ottemperanza può riunirli e definirli con un’unica pronuncia.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere in sostituzione dell’Amministrazione tutti gli adempimenti necessari e fissando il termine per il suo intervento dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione di un giudicato relativo al pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine giudiziale assegnato per adempiere e protrarsi fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • Nell’ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l’esecuzione può comprendere, ove ancora necessario, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso secondo la disciplina speciale applicabile ai debiti delle amministrazioni pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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