Cassazione Penale, Ordinanza n. 05947/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve, deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la decisione non avesse valorizzato elementi favorevoli alla sua persona. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato/inammissibile, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla sola assenza di elementi positivi e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva fatto leva sui precedenti penali e sul certificato penale, elementi considerati negativi ai fini della personalità dell'imputata e della sua attitudine alla reiterazione di condotte illecite.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna; la decisione non ne affronta il merito, ma presuppone la sentenza di condanna per detenzione/spaccio di stupefacenti in ipotesi lieve.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche: il loro riconoscimento richiede elementi positivi, e il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha rafforzato l'esigenza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche.
l. 24 luglio 2008, n. 125
Legge di conversione della riforma dell'art. 62-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica ove la causa di inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi o circostanze positive a favore dell'imputato, senza che sia necessario valorizzare in positivo lo stato di incensuratezza.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo dato dell'assenza di precedenti penali non è sufficiente, da solo, a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché dia conto delle specifiche deduzioni difensive e degli elementi favorevoli indicati dall'interessato.
- I precedenti penali e il certificato penale possono essere valorizzati per esprimere un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e sulla sua propensione alla reiterazione di condotte illecite.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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