Cassazione Penale, Ordinanza n. 02363/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è stata ritenuta corretta quanto all'esclusione della nullità per mancato avviso al difensore e quanto alla configurabilità del reato di oltraggio, in presenza di più persone che potevano udire le espressioni offensive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, lamentando che all'udienza del 18 luglio 2022 non fosse stato avvisato il difensore di fiducia; dall'altro, ha censurato la ricostruzione dei fatti e la configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che mancassero i presupposti per l'oltraggio. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché l'udienza del 18 luglio 2022 era udienza di prosieguo e, dopo la regolare costituzione del rapporto processuale avvenuta all'udienza del 5 giugno 2020, non era dovuto un nuovo avviso al difensore di fiducia nominato successivamente; inoltre, la presenza del difensore d'ufficio rendeva legittima la celebrazione dell'udienza. Il secondo motivo è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione di merito, la quale aveva valorizzato la presenza di più detenuti che avevano assistito ai fatti; la Corte ha ribadito che, per il reato di oltraggio, è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Per la configurabilità dell'oltraggio è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti; non occorre una percezione effettiva da parte di tutti, essendo sufficiente la potenzialità offensiva e l'aggravio psicologico per il pubblico ufficiale.
art. 178, lett. c) c.p.p.
La nullità per violazione del diritto di difesa non è ravvisabile se l'udienza di prosieguo si svolge dopo regolare instaurazione del rapporto processuale e con difensore d'ufficio presente, pur in assenza di avviso al difensore di fiducia nominato successivamente.
art. 179 c.p.p.
La dedotta nullità assoluta non sussiste nelle circostanze indicate dalla Corte, poiché l'udienza successiva alla costituzione del rapporto processuale poteva tenersi senza nuovo avviso al difensore di fiducia.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono in censure non consentite o manifestamente infondate, ovvero che non si confrontano in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Nel caso di udienza fissata in prosieguo, dopo la regolare costituzione del rapporto processuale, non è dovuto un nuovo avviso al difensore di fiducia nominato successivamente; la mancata comparizione del difensore di fiducia legittima la nomina e la presenza del difensore d'ufficio.
- Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, è sufficiente che le espressioni offensive siano percepibili dai presenti; la sola potenzialità che possano essere udite integra la capacità offensiva rilevante ai fini della tipicità.
- La contestazione in cassazione della valutazione di merito sulla presenza di testimoni o presenti deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive sono inammissibili.
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