Sentenza n. 2348/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2074 del 2025: del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n.-OMISSIS-del 11.12.2024, nonché per la condanna dell'amministrazione alla disapplicazione di ogni atto presupposto e consequenziale. quanto al ricorso n. 2108 del 2025: del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Chicago, prot. n.-OMISSIS-del 11.12.2024, nonché per la condanna dell'amministrazione alla disapplicazione di ogni atto presupposto e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Consolato Generale d’Italia a Chicago relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi, successivamente riuniti perché identici, contro il diniego consolare del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, richiesto in quanto discendente da un avo cittadino italiano. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Consolato Generale d’Italia a Chicago e, in via preliminare e assorbente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha rilevato inoltre, per uno dei due ricorsi, la possibile inammissibilità derivante dalla duplicazione dell’altro giudizio. La parte ricorrente ha controdedotto alle eccezioni di rito.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, ritenendoli identici, e li ha dichiarati entrambi inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha applicato l’orientamento consolidato secondo cui, nel sistema della legge n. 91/1992, l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis non costituisce una concessione discrezionale, ma riguarda un diritto soggettivo del richiedente; gli atti dell’amministrazione hanno natura dichiarativa e non costitutiva. La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la propria giurisdizione sussiste, invece, per le controversie relative alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, adottata con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, trattandosi di esercizio di potere discrezionale amministrativo. È stata indicata la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
l. 5 febbraio 1992, n. 91
La cittadinanza iure sanguinis, in quanto collegata alla discendenza da cittadino italiano, integra una posizione di diritto soggettivo e non una concessione discrezionale; per contro, la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 implica l’esercizio di un potere discrezionale amministrativo.
art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, è espressione di potere discrezionale e le relative controversie rientrano nella giurisdizione amministrativa.
art. 11 c.p.a.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario con le modalità e nei termini previsti dalla norma.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il difetto di giurisdizione comporta l’inammissibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Le controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione del discendente da cittadino italiano è qualificabile come diritto soggettivo e gli atti amministrativi hanno natura dichiarativa, non costitutiva.
- La giurisdizione amministrativa in materia di cittadinanza sussiste per le controversie concernenti la concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, poiché tale concessione presuppone l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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