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Sentenza

Sentenza n. 1785/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1406/2025, pubblicata il 25.06.2025, emessa dal Tar Sicilia, Palermo, sez. IV, nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite liquidate.

Giustizia amministrativa202502082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 1406/2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1406/2025, nella parte in cui il Comune di Palermo era stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato che la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Comune il 30 giugno 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 5 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, ravvisando tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Comune di Palermo di conformarsi al giudicato e di pagare alla società ricorrente le somme dovute in esecuzione della sentenza n. 1406/2025 entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l’eventuale ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo mediante nomina del Segretario generale pro tempore della Città Metropolitana di Palermo quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, a favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e per disporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della notificazione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della condanna alle spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il termine, previsto a pena di decadenza, entro il quale il commissario deve presentare la parcella; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non nel deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell’amministrazione e sia rimasto ineseguito, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo di pagamento derivante da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre fin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all’istanza della parte interessata e all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; il commissario può essere autorizzato a delegare le attività a un dirigente o funzionario dell’ente indicato nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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