Sentenza n. 813/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed, in particolare, della graduatoria definitiva allegata al citato decreto; - del decreto dirigenziale del 16 gennaio 2020, n. 226, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dell’avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria; di detta graduatoria provvisoria; - degli eventuali decreti di finanziamento emessi e convenzioni stipulate successivamente ed in conseguenza della suindicata approvazione di graduatoria definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva e decreto regionale di approvazione della graduatoria relativa all’avviso per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente aveva partecipato all’avviso pubblico regionale con un progetto di valorizzazione del borgo, risultato ammesso ma non finanziabile per difetto di risorse. Successivamente, la Regione aveva convocato alcuni Comuni e sottoscritto con il ricorrente un verbale d’intesa nel quale il Comune si impegnava a rimodulare il progetto, presentando un cronoprogramma aggiornato e un progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo massimo di 400.000 euro, mentre la Regione si impegnava a emettere il decreto di finanziamento e a stipulare la relativa convenzione. Il Comune aveva quindi rimodulato il progetto, ma la Regione non aveva emesso il promesso decreto di finanziamento né aveva dato conto dell’intesa nella graduatoria definitiva. Con il primo motivo sono stati dedotti l’illogicità manifesta, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e la lesione dell’affidamento. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990 per il mancato rispetto degli impegni assunti nel verbale. Con il terzo motivo è stato sostenuto che, qualora la Regione avesse inteso recedere dagli impegni assunti, il decreto impugnato avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell’autotutela. Con l’ultimo motivo è stata dedotta la violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la graduatoria definitiva si era limitata a decidere sulle opposizioni e che la lesione sarebbe derivata dalla graduatoria provvisoria; nel merito ha sostenuto che l’amministrazione era vincolata all’avviso pubblico e che il verbale d’intesa non poteva derogare alla procedura selettiva.
La decisione
Il TAR ha anzitutto dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo che la lesione si fosse cristallizzata soltanto con l’approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria provvisoria, espressamente destinata a possibili modifiche dopo le istanze di riesame, costituiva infatti un atto endoprocedimentale. Non è stata ritenuta necessaria l’integrazione del contraddittorio con tutti i Comuni finanziati, poiché il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’avviso pubblico aveva dato luogo a un autovincolo dell’amministrazione regionale al rispetto delle regole della procedura concorrenziale, comprese le modalità istruttorie e i criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis. Il verbale d’intesa è stato qualificato come anomalia procedimentale, inidonea a incidere sulle modalità di selezione dei progetti e sull’esito della graduatoria. L’intesa non poteva vincolare a monte la Regione al finanziamento del progetto, perché ciò avrebbe compresso le valutazioni discrezionali della commissione, violato la lex specialis e leso il principio di imparzialità. Il richiamo all’art. 11 della l. n. 241/1990 è stato ritenuto inconferente; inoltre, il verbale non era qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della medesima legge, poiché il finanziamento poteva essere concesso solo all’esito della procedura selettiva conforme alla legge e all’avviso. Il decreto impugnato non costituiva esercizio di autotutela, ma il provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica; pertanto non erano necessarie né l’applicazione delle garanzie proprie dell’autotutela né la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
La disposizione sugli accordi integrativi o sostitutivi non consente di utilizzare un’intesa per derogare alle regole di una procedura selettiva pubblica e per vincolare preventivamente l’amministrazione all’erogazione del finanziamento.
art. 15 l. 241/1990
Un’intesa tra amministrazioni non è qualificabile come accordo ex art. 15 quando abbia per oggetto un finanziamento che può essere concesso soltanto all’esito di una procedura selettiva disciplinata dalla legge e dalla lex specialis.
art. 23 d.lgs. 50/2016
La disposizione è richiamata nel verbale d’intesa con riferimento all’obbligo del Comune di presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica; il richiamo non attribuisce all’intesa efficacia derogatoria rispetto alla procedura selettiva.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione di progetti finanziabili determina un autovincolo dell’amministrazione al rispetto delle regole, dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti dalla lex specialis.
- Un’intesa informale o negoziale intervenuta tra amministrazione procedente e partecipante non può derogare alle regole di una procedura concorrenziale né attribuire preventivamente il finanziamento, quando questo presupponga la valutazione comparativa dei progetti secondo la legge e l’avviso pubblico.
- Un accordo tra amministrazioni non può essere utilizzato per riconoscere un finanziamento al di fuori della procedura selettiva prevista dalla legge e dalla lex specialis; l’erogazione resta subordinata alla conclusione della procedura e alla relativa graduatoria.
- L’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento conclusivo della procedura selettiva e il primo atto nel quale si cristallizza la lesione derivante dalla mancata ammissione a finanziamento; la graduatoria provvisoria ha natura endoprocedimentale quando sia espressamente soggetta a riesame e modifiche.
- L’approvazione della graduatoria definitiva, quale atto terminale della procedura di evidenza pubblica, non costituisce esercizio di autotutela e non richiede, per ciò solo, una comunicazione di avvio del procedimento.
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