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Sentenza

Sentenza del 18/01/2024 n. 1973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate notificò un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta in relazione a un contratto di permuta di cosa presente contro cosa futura stipulato nel 1995, contestando il valore attribuito ai beni e sostenendo la decadenza dall'attività di accertamento. Successivamente, l'Agenzia negò la definizione agevolata richiesta dalle parti private, basando il diniego su un procedimento penale in corso che coinvolgeva presunti reati di falso e truffa relativi alla sentenza impugnata, affermando che ciò rendeva incerto il valore della controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, accogliendo invece i ricorsi dei contribuenti avverso i dinieghi della definizione agevolata. È stato stabilito che l'esito incerto del procedimento penale non impedisce la definizione agevolata, poiché l'Amministrazione può comunque procedere al recupero degli importi indebitamente non versati tramite revocazione della sentenza, se accertati reati. Inoltre, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata e ha compensato integralmente le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie mediante il pagamento di un importo calcolato in funzione del valore della controversia, anche se è pendente un procedimento penale relativo ai fatti dell'accertamento.

  • art. 395 n. 6 cod. proc. civ.

    Prevede la revocazione delle sentenze in caso di dolo del giudice, consentendo all'Amministrazione finanziaria di recuperare importi non versati indebitamente.

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Stabilisce la sospensione del processo civile in attesa del giudicato penale solo se il diritto civile dipende tecnicamente dall'accertamento penale, condizione non verificata nel caso di specie.

  • art. 12, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Definisce il valore della controversia ai fini della definizione agevolata come l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni.

Massime di principio

  • Il procedimento penale pendente che coinvolge presunti reati relativi a sentenze tributarie non impedisce automaticamente la definizione agevolata della controversia tributaria.
  • L'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero di importi indebitamente non versati anche successivamente tramite la revocazione della sentenza, qualora venga accertato dolo o falsità.
  • La sospensione del giudizio civile in attesa del giudizio penale è ammessa solo se la decisione civile dipende tecnicamente dall'esito penale, altrimenti il processo civile prosegue normalmente.
  • La quantificazione del valore della controversia per la definizione agevolata deve basarsi sulle sentenze di merito attualmente vigenti, anche se impugnate o oggetto di procedimento penale.
  • Le spese processuali sono generalmente compensate in caso di definizione agevolata e non si applica il cosiddetto doppio contributo unificato in tali casi.

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