Sentenza del 01/02/2021 n. 550 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Frode carosello - Amministrazione finanziaria - Esistenza società cartiera - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Connivenza soggetto contribuente/cessionario - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Contribuente/cessionario - Ordinaria diligenza - Rileva - Irregolarità fiscale operazione - Mancata conoscenza - Rileva - Inesistenza operazione - Mancata conoscenza - Rileva - Contribuente/cessionario - Buona fede - Onere probatorio - Esclusione - Illegittimità atto impositivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di atto impositivo basato su presunta frode carosello: l'Amministrazione contestava operazioni intercorse tramite società 'cartiera' e la connivenza del contribuente/cessionario nell'evasione. Il nodo probatorio riguardava l'esistenza della società cartiera e la partecipazione o consapevolezza del contribuente nella frode.
La decisione
Il giudice ha ritenuto l'atto impositivo illegittimo perché l'Amministrazione non ha assolto l'onere di provare né l'esistenza della società cartiera né la connivenza del contribuente/cessionario. Inoltre, posto che il contribuente, usando l'ordinaria diligenza, non poteva ragionevolmente presagire né l'irregolarità né l'inesistenza dell'operazione, non è obbligato a dimostrare la propria buona fede. Conseguentemente l'atto fiscale è stato annullato/ritenuto illegittimo in favore del contribuente.
Norme richiamate
codice civile, art. 2697
L'onere della prova grava su chi afferma i fatti. Applicato al caso, l'Amministrazione doveva provare l'esistenza della società cartiera e la connivenza del contribuente; in mancanza, la pretesa impositiva non può essere mantenuta.
Massime di principio
- In ipotesi di frode carosello l'Amministrazione finanziaria deve provare in concreto l'esistenza del missing trader (società cartiera) e la connivenza del cessionario/contribuente; mere presunzioni o indizi non sono sufficienti.
- L'onere della prova è in capo a chi sostiene l'illiceità (art. 2697 c.c.); se tale onere non è assolto, l'atto impositivo è illegittimo.
- Il contribuente che, con l'ordinaria diligenza, non poteva ragionevolmente rilevare l'irregolarità o l'inesistenza dell'operazione non è tenuto a dimostrare la propria buona fede per ottenere la disapplicazione dell'atto.
- Nelle verifiche IVA su operazioni sospette è necessario effettuare accertamenti documentali e fattuali volti a dimostrare collegamenti e complicità; l'assenza di tali prove indebolisce la posizione dell'Amministrazione.
- In situazioni analoghe, il giudice valuterà sia la qualità della prova prodotta dall'Amministrazione sia il comportamento diligente del contribuente; la mancanza di prova della connivenza porta tipicamente all'annullamento dell'accertamento.
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