Sentenza n. 2163/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare e al procedimento di revoca dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Matricola
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Direttore della Casa di Reclusione aveva parzialmente rigettato la richiesta di accesso agli atti presentata l’11 febbraio 2026, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto di accesso. La richiesta era finalizzata all’acquisizione della documentazione necessaria per predisporre la difesa nel procedimento volto alla revoca dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Matricola e nel connesso procedimento disciplinare. L’Amministrazione aveva indirizzato il ricorrente al funzionario istruttore, senza trasmettere internamente l’istanza all’ufficio presso il quale era detenuta la documentazione.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la Direzione della Casa di Reclusione ha trasmesso l’istanza al Consiglio Regionale di Disciplina, che ha consentito al ricorrente e al suo difensore di prendere visione degli atti dell’inchiesta e di estrarne copia. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva nelle more del giudizio. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato la soccombenza virtuale e ha ritenuto fondata la domanda originaria: l’amministrazione che riceve una richiesta di accesso, pur non essendo l’ufficio competente, deve trasmetterla immediatamente all’amministrazione o all’ufficio competente e informarne l’interessato. Tale obbligo vale a maggior ragione tra uffici appartenenti alla stessa amministrazione statale. La Casa di Reclusione non poteva quindi limitarsi a rinviare il dipendente a un altro ufficio, addossandogli gli oneri derivanti dall’organizzazione interna. Il carattere difensivo dell’accesso imponeva inoltre un dovere di collaborazione particolarmente intenso. Il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre oneri e accessori, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
qualora la richiesta di accesso sia presentata ad un’amministrazione diversa da quella competente, la stessa debba essere immediatamente trasmessa all’amministrazione competente, dandone comunicazione all’interessato
La disposizione esprime un principio di leale collaborazione tra uffici pubblici e impone all’ufficio incompetente di trasmettere immediatamente la richiesta all’ufficio competente, senza addossare al richiedente gli oneri derivanti dalla ripartizione interna delle competenze.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- L’ufficio pubblico che riceve una richiesta di accesso ma non è competente a decidere deve trasmetterla immediatamente all’ufficio o all’amministrazione competente, dandone comunicazione all’interessato; non può limitarsi a rinviare il richiedente presso altro ufficio.
- Il principio di leale collaborazione opera anche tra articolazioni organizzative appartenenti alla medesima amministrazione e impedisce che il privato sopporti gli oneri derivanti dall’organizzazione interna dell’ente.
- Quando l’accesso è richiesto per esigenze difensive connesse a procedimenti amministrativi o disciplinari, sull’amministrazione grava un dovere di collaborazione particolarmente intenso, incompatibile con un mero rinvio dell’istante ad altro ufficio.
- La sopravvenuta integrale ostensione degli atti nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, ma la fondatezza originaria della pretesa può essere valutata ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese.
Come è indicizzato
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