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Ordinanza

Ordinanza n. 574/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1895 del 5 ottobre 2023, conosciuta il 2 novembre 2023, con la quale sono state applicate a carico della ricorrente le penali previste dall’art. 23 del capitolato speciale di appalto relativo alla gestione del servizio dell’asilo nido Babylandia per l’a.s. 2022/2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluse le note municipali prot. n. 130579 del 18 agosto 2023 e prot. n. 132651 del 24 agosto 2023.

Giustizia amministrativa202400012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio né ha ancora declinato la giurisdizione. Ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate all'unica questione della giurisdizione. Decorso il termine, la causa sarà decisa senza ulteriore fissazione di un'udienza pubblica.

TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di applicazione di penali contrattuali relative alla gestione del servizio di asilo nido per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Latina le ha applicato le penali previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché le note municipali presupposte. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa. La questione deriva dal fatto che l'atto impugnato è successivo all'aggiudicazione, alla stipula del contratto e all'integrale esecuzione dell'appalto; secondo il Collegio, la controversia potrebbe quindi riguardare posizioni patrimoniali qualificabili come diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

    Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva di giurisdizione dopo il passaggio della causa in decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • Le controversie relative all'applicazione di penali contrattuali dopo l'aggiudicazione, la stipula e l'esaurimento dell'esecuzione dell'appalto possono concernere posizioni patrimoniali di diritto soggettivo e rientrare, per tale ragione, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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