Cassazione Penale, Sentenza n. 07248/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa valutazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto), richiesta presentata attraverso una memoria, sostenendo che il danno era esiguo e che la condotta era avvenuta mentre era ammanettato e in stato di sofferenza fisica dopo l'uso di spray urticante; ha poi richiamato la non rilevanza dei precedenti penali, che sarebbero non specifici e risalenti. 2) erronea applicazione dell'art. 58 L. 689/1981 per aver rifiutato la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, deducendo che la Corte d'Appello ha negato l'accesso alle pene sostitutive fondandosi prevalentemente sui precedenti penali e sulle condizioni di vita, mentre l'imputato avrebbe manifestato collaborazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: l'esimente di cui all'art. 131‑bis c.p. non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello e, inoltre, la richiesta era stata formulata in una memoria non devoluta come specifico motivo di gravame; comunque la Corte territoriale aveva implicitamente respinto la richiesta motivando la gravità del danno, la futilità dei motivi e la violenza della condotta nonché i numerosi precedenti dell'imputato. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la motivazione del diniego della pena sostitutiva, poiché la Corte d'Appello ha indicato i plurimi precedenti e le irregolari condizioni di vita come elementi ostativi a una prognosi favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni della pena sostitutiva, ai sensi dell'art. 58 co. II L. 689/1981. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello secondo la limitazione dei poteri officiosi di cui all'art. 597 c.p.p.; inoltre la richiesta formulata in memoria va valutata solo se connessa alle questioni devolute con l'impugnazione.
art. 597 c.p.p., comma 5
Limita i poteri officiosi del giudice di appello: il giudice di appello non può introdurre d'ufficio valutazioni come l'applicazione dell'art. 131‑bis se non previste dal rimedio impugnatorio.
art. 121 c.p.p.
Disciplina le memorie e gli atti difensivi: le memorie contengono elementi che possono essere valutati solo se relativi a questioni devolute con l'impugnazione.
art. 585 c.p.p., comma 4
Norma sui motivi nuovi: gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto ai motivi di impugnazione seguono la disciplina dei motivi nuovi e quindi non impongono automaticamente la valutazione da parte del giudice di legittimità.
art. 58 co. II L. 689/1981
Consente al giudice di valutare la possibilità di applicare pene sostitutive (come il lavoro di pubblica utilità) tenendo conto della prognosi sull'osservanza delle prescrizioni; condizioni di vita e precedenti possono legittimamente influenzare una prognosi negativa e quindi il diniego.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; qui è stato applicato per le spese del procedimento di cassazione.
Sez. 2 n. 36118 del 26/06/2019 (massima citata)
Principio secondo cui atti che pongono questioni ulteriori rispetto ai motivi di impugnazione non sono da considerare memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p. se non connessi ai motivi, con applicazione della disciplina sui motivi nuovi (art. 585, comma 4 c.p.p.).
Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Conferma che la sentenza di merito non è censurabile per mancata motivazione espressa su una deduzione quando il rigetto risulta comunque dalla struttura argomentativa complessiva del provvedimento.
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. non può essere applicata d'ufficio dal giudice se questo potere non è previsto espressamente dalla norma processuale che regola l'azione del giudice d'impugnazione (art. 597 c.p.p.).
- Richieste o deduzioni contenute in memorie difensive devono essere strettamente connesse ai motivi di impugnazione per essere valutate dal giudice d'appello o di legittimità; altrimenti si applica la disciplina dei "motivi nuovi" (art. 585 c.p.p.).
- La Corte d'Appello può implicitamente rigettare una deduzione non trattata espressamente se la sua decisione, nella motivazione complessiva, mostra chiaramente le ragioni del rifiuto.
- Il diniego di una pena sostitutiva ex art. 58 L. 689/1981 può fondarsi su una prognosi negativa di osservanza delle prescrizioni, desumibile da precedenti penali e dalle condizioni di vita dell'imputato; tali elementi sono legittimi per escludere l'applicabilità delle misure alternative.
- Precedenti penali non specifici o remoti possono non essere sufficienti ad impedire misure alternative, ma plurimi o rilevanti precedenti, uniti ad altri elementi (es. condizioni di vita), possono giustificare il diniego.
- Il ricorso privo di prospettive giuridiche fondate può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
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