Sentenza n. 1644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, n. 687 del 5 agosto 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 687 del 5 agosto 2025, che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione comunale di rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. 3/2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’ingiunzione del Comune di La Maddalena avente a oggetto la demolizione di una residua parete verticale di un preesistente immobile, la bonifica dell’area e il ripristino del terreno naturale. La società appellante ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 4, 6 e 7 della l.r. Sardegna n. 23/1985, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente e perplessa, contraddittorietà con atti precedenti e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la parete residua fosse riconducibile a precedenti titoli edilizi del 1976 e del 2000; che l’immobile fosse stato parzialmente demolito o fosse crollato accidentalmente, senza che ciò potesse trasformare una costruzione legittima in un abuso edilizio; che l’intervento non integrasse una totale assenza di titolo, ma al più una difformità parziale o una variazione essenziale; e che l’ordine di demolizione fosse carente di motivazione e contraddittorio rispetto ai precedenti atti comunali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e ne ha comunque chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello ammissibile, pur rilevando la sostanziale sovrapponibilità del motivo d’appello alle censure di primo grado, perché dal gravame risultava una contestazione sufficientemente specifica della sentenza impugnata. Nel merito lo ha respinto. Il Collegio ha attribuito efficacia di giudicato esterno alla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 10868/2023, divenuta definitiva dopo l’inammissibilità del ricorso per cassazione e della revocazione, con la quale era stato accertato che la società aveva demolito l’intero immobile, salvo la parete oggetto dell’ordine, anziché soltanto i volumi incongrui o di dubbia legittimità, in violazione della prescrizione contenuta nell’autorizzazione unica n. 35/2016. La parete residua non è stata ritenuta legittimata dai titoli edilizi del 1976 e del 2000, che autorizzavano la realizzazione di un intero corpo di fabbrica e non di una parete isolata priva di autonoma funzionalità. Venuta meno l’autorizzazione unica del 2016, l’unico titolo residuo era quello del 1976, non idoneo a giustificare l’opera nello stato attuale; pertanto ricorreva l’assenza di titolo edilizio e non una mera difformità parziale o una variazione essenziale. L’ordine di demolizione è stato ritenuto conforme all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 4 della l.r. Sardegna n. 23/1985. È stata esclusa la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico, trattandosi di attività repressiva vincolata e necessitata; comunque il provvedimento aveva indicato la presenza di plurimi vincoli, tra cui il notevole interesse pubblico, l’inserimento nel Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e l’elevato rischio idrogeologico. Il Collegio ha inoltre ritenuto non provati i crolli accidentali dedotti dalla società e ha affermato che le trasformazioni difformi del bene erano definitivamente riconducibili alla proprietaria in base al giudicato esterno. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Impone la demolizione e la rimessione in pristino degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; la norma è stata applicata perché la parete isolata non risultava assistita da un titolo edilizio valido.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla parte appellante nell’ambito delle censure contro l’ordine repressivo; la decisione conferma la legittimità dell’esercizio del potere comunale di vigilanza e repressione edilizia.
artt. 4, 6 e 7 l.r. Sardegna n. 23/1985
L’art. 4 è stato ritenuto sostanzialmente sovrapponibile all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e applicabile alla demolizione; gli artt. 6 e 7, relativi rispettivamente alle variazioni essenziali e alla parziale difformità, sono stati ritenuti non pertinenti perché la fattispecie integrava assenza di titolo.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la condanna dell’appellante alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese e degli onorari del grado di appello.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione amministrativa vincola il giudice in un successivo giudizio tra le stesse parti quando abbia definitivamente accertato la riconducibilità al privato della trasformazione difforme di un immobile e la legittimità dell’esercizio del potere repressivo amministrativo.
- Quando un titolo edilizio autorizza la realizzazione di un intero corpo di fabbrica, esso non legittima automaticamente la permanenza di una sola parete isolata, priva dell’originaria conformazione e funzione, se tale manufatto non corrisponde all’opera assentita.
- La demolizione e il ripristino sono legittimamente disposti ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 quando, venuto meno il titolo edilizio sopravvenuto, l’opera nello stato attuale non è riconducibile al titolo originario: in tal caso ricorre l’assenza di titolo e non una mera difformità parziale o una variazione essenziale.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto vincolato e necessitato, sicché non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto all’accertamento dell’abuso e al ripristino della legalità; l’eventuale indicazione dei vincoli gravanti sull’area rafforza comunque la motivazione del provvedimento.
- Il privato che deduca il crollo accidentale di parti di un edificio, per giustificare lo stato attuale dell’opera e contestare la qualificazione abusiva, deve fornire adeguata prova dell’evento; in mancanza, e alla luce di un precedente giudicato che attribuisca al proprietario la trasformazione difforme, l’amministrazione può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.
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