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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 147 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - AGEVOLAZIONE -Compravendita terreno edificabile - Aliquota agevolata - Termine di edificazione - Edificazione parziale - Decadenza dall'agevolazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero dell'imposta di registro ordinaria, sostenendo di avere diritto all'aliquota agevolata dell'1% prevista per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. L'agevolazione era stata applicata a una compravendita di terreno edificabile, ma l'acquirente aveva realizzato solo parzialmente l'intervento previsto dal piano e, entro cinque anni, aveva rivenduto a terzi gran parte dell'area senza averne utilizzato integralmente la capacità edificatoria né completato le prescrizioni urbanistiche.

La decisione

La sentenza ha escluso il diritto all'agevolazione e ha ritenuto legittimo il recupero dell'imposta ordinaria. L'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 richiede infatti che il beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano urbanistico particolareggiato, le potenzialità edificatorie dell'area. La sola edificazione parziale, seguita dalla rivendita di gran parte del terreno entro il termine di cinque anni, non è sufficiente, poiché contrasta con la finalità della norma, volta a incentivare l'effettiva attività edificatoria e lo sviluppo equilibrato del territorio.

Norme richiamate

  • Art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000

    Agevolazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

    L'agevolazione è subordinata alla realizzazione integrale delle potenzialità edificatorie e delle prescrizioni del piano urbanistico particolareggiato; non è sufficiente un'edificazione solo parziale o la mera titolarità dell'area.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali collegate a piani urbanistici particolareggiati devono essere interpretate in modo coerente con la loro finalità concreta: incentivare l'effettiva edificazione e non una semplice operazione di acquisto e rivendita.
  • Quando la norma richiede la realizzazione delle potenzialità edificatorie, l'intervento deve essere sostanzialmente integrale e conforme alle previsioni dello strumento urbanistico; la sola edificazione parziale può comportare la decadenza dal beneficio.
  • La rivendita dell'area entro il termine previsto, prima del completamento dell'intervento urbanistico, costituisce un forte indice del mancato raggiungimento della finalità agevolata e può giustificare il recupero dell'imposta ordinaria.
  • Per conservare un'agevolazione edilizia o fiscale, è necessario rispettare sia i requisiti formali dell'acquisto sia gli obblighi sostanziali e temporali connessi alla successiva edificazione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto del piano particolareggiato, la capacità edificatoria complessiva, la quota effettivamente realizzata, i tempi dell'intervento e l'eventuale rivendita dell'area prima del completamento.

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