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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19277/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità per diffamazione a mezzo stampa dei ricorrenti e la condanna al risarcimento dei danni in favore del resistente. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soggetto diffamato)

La controversia

La controversia nasce dalla pubblicazione, su un periodico nazionale, di un articolo a firma di un giornalista, diretto dalla direttrice della testata e edito dalla società editrice, ritenuto lesivo dell'onore e della reputazione di un esponente politico che all'epoca ricopriva la carica di Ministro della Giustizia. I giudici di merito avevano ritenuto diffamatorio il contenuto dell'articolo, escludendo la scriminante del diritto di cronaca e di critica per difetto del requisito della verità, anche putativa, per inadeguato approfondimento delle circostanze trattate e per il tono complessivamente insinuante e offensivo, nonché per la non chiara distinzione tra fatti riferiti dal giornalista e dichiarazioni di terzi. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla libertà di manifestazione del pensiero e sulla responsabilità aquiliana, sostenendo che la corte territoriale avrebbe applicato erroneamente i principi sulla diffamazione a mezzo stampa, specialmente quanto alla verità del fatto in un articolo di critica politica; 2) erronea applicazione dei principi sugli errori marginali e sulla pubblicazione di dichiarazioni di terzi, contestando che la falsa notizia sulla mancata iscrizione all'albo forense fosse solo marginale e che le dichiarazioni riferite da un terzo dovessero essere scriminate; 3) violazione delle norme processuali sull'ammissione della prova, per avere la corte d'appello escluso un verbale di dichiarazioni rese alla Procura, ritenendo non riproposta l'istanza istruttoria; 4) violazione delle norme sul danno non patrimoniale, contestando che il pregiudizio fosse stato ritenuto provato senza specifica allegazione e prova del nesso causale; 5) violazione delle norme sulla liquidazione equitativa, lamentando che la quantificazione del danno e l'ordine di pubblicazione della sentenza fossero stati disposti senza adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondi, quarti e quinti motivi e inammissibile il terzo, confermando che la corte di merito aveva correttamente accertato, con valutazione di fatto non sindacabile se adeguatamente motivata, la mancanza congiunta di verità, continenza e adeguato interesse pubblico idonei a scriminare la pubblicazione, nonché la sussistenza del danno non patrimoniale e la sua liquidazione equitativa.

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    La libertà di manifestazione del pensiero non scrimina la diffamazione quando manchino i requisiti della verità, anche putativa, e della continenza dell'espressione, oltre all'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana da diffamazione presuppone un fatto illecito con lesione risarcibile dell'onore e della reputazione, ma il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato nelle sue conseguenze.

  • art. 51 c.p.

    La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica opera solo se ricorrono congiuntamente i relativi presupposti di verità, interesse pubblico e continenza.

  • art. 595 c.p.

    La pubblicazione giornalistica è diffamatoria se attribuisce fatti o usa espressioni lesive della reputazione altrui al di fuori dei limiti scriminanti del diritto di cronaca e di critica.

  • L. 47/1948

    Richiamata quale disciplina di riferimento sulla stampa, in relazione alla responsabilità per diffamazione a mezzo stampa.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto tra censure di violazione di legge, censure processuali e vizio motivazionale, ribadendo che gli accertamenti di fatto del giudice di merito sono sindacabili solo nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di specifica allegazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e all'ammissione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura processuale, ma non ritenuto violato.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato in tema di tutela giurisdizionale del diritto azionato, senza che la doglianza trovasse accoglimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare il nesso tra condotta e pregiudizio risarcibile; la Corte ha confermato la riconducibilità del danno alle conseguenze dell'illecito.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa e va provato, anche per presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che chiede o contesta il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi del danno; il ricorrente deve inoltre rispettare l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno, rimessa a valutazione equitativa se congruamente motivata.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è legittima se i criteri adottati sono esplicitati e non manifestamente incongrui.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si identifica nella mera narrazione di fatti, ma in un giudizio soggettivo; tuttavia, per essere scriminato, deve poggiare su un nucleo fattuale vero, almeno putativamente vero, e deve restare entro i limiti della continenza espressiva e dell'interesse pubblico.
  • La verità richiesta ai fini della scriminante può riguardare sia il contenuto del fatto narrato sia, in taluni casi, la notizia che un determinato fatto o dichiarazione è stata riferita; in ogni caso, il giornalista deve rendere chiaro al lettore quando riferisce opinioni o affermazioni di terzi e non verità obiettive.
  • La valutazione circa la sussistenza della verità, dell'interesse pubblico e della continenza appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La continenza manca quando il testo utilizza toni insinuanti, allusivi o decettivi, accostamenti suggestivi o una drammatizzazione artificiosa idonea a eccedere la funzione informativa o critica.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, valorizzando elementi come la diffusione del mezzo, la gravità dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire equitativamente; in cassazione è censurabile solo se i criteri adottati non siano stati esposti, risultino manifestamente incongrui o conducano a un esito sproporzionato.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci errores in procedendo o violazioni di legge fondate sul contenuto degli atti, il ricorrente deve rispettare un rigoroso onere di specificità e di localizzazione dei documenti rilevanti, indicando dove essi siano stati prodotti e il contenuto decisivo che ne deriva.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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