Cassazione Penale, Sentenza n. 40884/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. volto alla revoca della confisca della società Cor. Al. Automobili s.r.l., sostenendo che l'80% delle quote (attribuite a Pugliano Petroli s.r.l.) era stato ritenuto lecito in appello e che la quota del 20% intestata a Nirta risultava lecita alla luce della sua dichiarazione dei redditi; deducevano quindi l'inefficacia del titolo esecutivo e deduzioni che, secondo loro, non potevano essere utilmente svolte nel precedente giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione. Ha ritenuto che i ricorrenti erano in posizione tale da poter partecipare (o avevano partecipato) al procedimento di prevenzione/cognizione in cui è stata disposta la confisca e che, pertanto, non potevano ottenere la revisione tramite l'incidente di esecuzione; dovevano invece, se del caso, ricorrere agli strumenti previsti (istante di revoca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
L'incidente di esecuzione è rimedio esperibile dal terzo che non ha partecipato al procedimento che ha formato il titolo esecutivo; non è ammesso quale strumento per rimettere in discussione questioni che il terzo avrebbe potuto e dovuto allegare nel giudizio di cognizione
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
Il proposto e il terzo che hanno partecipato al procedimento di prevenzione devono utilizzare l'istanza di revocazione prevista dall'art. 28 per ottenere la revoca di una confisca definitiva; l'incidente di esecuzione non è ammesso per una rivalutazione indefinita dei fatti
legge n. 575 del 1965
Il terzo formalmente intestatario del bene, partecipando al giudizio, ha l'onere di allegazione e non può poi utilizzare l'incidente di esecuzione per sollevare questioni già esperibili nel giudizio di prevenzione
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. è ammesso principalmente per i terzi che non hanno potuto partecipare al procedimento che ha formato il titolo esecutivo; chi ha partecipato o era in grado di partecipare non può rimettere in discussione con questo rimedio questioni non svolte in quel giudizio
- Se si è parte del procedimento di prevenzione e si vuole ottenere la revoca di una confisca definitiva, il percorso corretto è l'istanza di revocazione (art. 28 d.lgs. n. 159/2011), non l'incidente di esecuzione
- Le deduzioni e la prova documentale utili a contestare la confisca devono essere svolte nel giudizio di cognizione; la loro mancata prospettazione può comportare l'inammissibilità di successivi rimedi esecutivi
- La semplice sopravvivenza di effetti favorevoli su società collegate (es. revoca della confisca per società partecipate) non sempre produce automaticamente effetti sulla confisca di altra società non impugnata; è necessario che la posizione del terzo sulla singola misura sia stata adeguatamente tutelata nel processo
- Prima di proporre un incidente di esecuzione, verificare se si è stati formalmente messi nelle condizioni di partecipare al giudizio; in caso contrario, l'incidente può essere uno strumento efficace per tutelare interessi pregiudicati dalla confisca
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